La legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina fiscale del Fringe benefit per i veicoli assegnati ad uso promiscuo al dipendente. La tassazione varia in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi. La  disciplina aggiornata si applica per le nuove immatricolazioni effettuate dal 1° luglio 2020. Con contratti di assegnazione stipulati a partire dalla stessa data.

 

A chiarirlo finalmente è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 46/e 2020.

Il finge benefit auto

In linea generale tutti gli emolumenti in denaro o in natura corrisposti al lavoratore concorrono per il totale al suo reddito da dipendente.

Di conseguenza la concorrenza al reddito determina la loro tassazione.

 

Tuttavia, alcuni emolumenti non concorrono affatto al reddito imponibile o concorrono in via forfettaria.

 

E’ il caso dell’auto concessa ad uso promiscuo al lavoratore dipendente.

 

Cosa vuol dire ad uso promiscuo?

 

Significa che il lavoratore utilizza l’auto non solo per esigenze legate all’attiva lavorativa ma anche per quelle personali o familiari.

 

Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2020:

 

  • i veicoli concessi in uso promiscuo,
  • concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente,

 

per un ammontare pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell’ACI(art.51 comma 4, lett. a) del DPR 917/86, TUIR).

 

Dunque l’ACI anno per anno pubblica delle tabelle che per ogni tipologia di veicolo permettono di individuare il finge benefit da tassare in capo al dipendente.

 

Difatti, la tassazione avviene al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

L’intervento della Legge di bilancio 2020

La Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020:

 

  • ha confermato la tassazione forfettaria,
  • graduandola però a seconda dei valori inquinanti dell’auto assegnata al dipendente.

 

In particolare è previsto ai fini della tassazione, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentato, invece per i  veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.

 

Ad esempio, per gli autoveicoli motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione:

 

  • con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2),
  • si assume il 25 per cento dell’importo rilevato dalle Tabelle ACI sopra citate.

 

In tale caso la nuova tassazione del 25% è inferiore rispetto a quella fissa del 30% prevista dalla vecchia normativa, indipendentemente dal livello di emissioni inquinanti dell’auto assegnata.

 

La predetta percentuale del 25% e’ elevata:

 

  • al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • al 40 per cento (50% dal 2021) qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

 

La percentuale sale al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la risoluzione n° 46/e 2020, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio chiarendo la loro effettiva entrata in vigore.

 

In particolare, la nuova disciplina riguarda:

 

  • gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020,
  • a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

 

La normativa si limitava a citare ” autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione”.

 

“Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit”.

 

Inoltre, affinché trovi applicazione la nuova disciplina fiscale, è necessario, che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano «concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».

 

Ciò sta a significare che la tassazione a secondo dei valori inquinanti del mezzo assegnato riguarda:

  • gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020,
  • con contratti di assegnazione stipulati a partire dalla stessa data.

 

Pe stipulati si intende sottoscritti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

 

L’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore deve essere materilamente assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

Veicoli assegnati fino al 30 giugno 2020

 

Per i veicoli assegnati fino al 30 giugno trova applicazione la vecchia disciplina. Per tutta la durata del contratto.

 

E’ la stessa Legge di bilancio a prevederlo.