L’Agenzia delle entrate ha reso noto, in Gazzetta ufficiale del 22 dicembre le tabelle ACI  che individuano i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli necessarie per determinare l’imponibile da includere nel reddito di lavoro dipendente del 2021. Parliamo del c.d Fringe benefit auto.

Se il veicolo aziendale è utilizzato anche per l’uso personale oltre che per quello aziendale tale utilizzo concorre alla formazione del reddito dello stesso dipendente. La misura con cui concorre al reddito è fissata appunto nelle tabelle ACI sulla base delle previsioni di cui al testo unico delle imposte sui redditi.

Il fringe benefit auto

La tassazione in capo al dipendente per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale è fissata all’art. 51 comma 4 del DPR 917/86-TUIR.

 

L’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale (motocicli, ciclomotori) da parte del dipendente non è tassato sulla base del suo valore normale( art.9 del TUIR) ma su un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (Risoluzione n°46/E 2020).

 

In particolare, concorre al reddito del lavoratore dipendente il 30%

di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Grazie alla tabelle ACI è possibile individuare il reddito legato all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente.

 

La Legge di bilancio 2020 ha modificato la tassazione del Fringe benefit auto in funzione dei livelli di di emissioni inquinanti dell’auto assegnata al dipendente.

 

Dunque, più l’auto inquina più il dipendente sarà tassato. In sostanza il Fringe benefit in busta paga sarà più alto.

Il Fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.

Cos’è cambiato nel 2020?

La legge di bilancio 2020 (articolo 1,comma 632, legge n. 160/2019) ha cambiato le regole sulla tassazione dei fringe benefit auto.

 

In sostanza, per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi ad uso promiscuo al dipendente rileva il loro livello di emissione inquinante.

 

La Legge di bilancio 2020:

 

  • mantiene la tassazione forfetaria e
  • il riferimento alle tabelle ACI.

 

Cambia però  è la misura percentuale considerata rispetto alla percorrenza convenzionale di 15.000 km desumibile dalle tabelle ACI.

 

Difatti, dall’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio si assume:

  1. per gli autoveicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2) si assume il 25%;
  2. la predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  3. qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e
  4. al 50% a decorrere dall’anno 2021.

Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

La nuova tassazione si applica per le nuove immatricolazioni, riguardanti mezzi assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020. Per i contratti precedenti in essere rimane, invece, valida la vecchia normativa che prevede una tassazione fissa al 30% del corrispondente reddito.

Fringe benefit auto: le tabelle ACI per il 2021

L’Agenzia delle entrate ha reso noto le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci (articolo 3, comma 1 del Dlgs n. 314/1997) per determinare l’imponibile da includere nel reddito di lavoro dipendente del prossimo anno 2021.

Se il veicolo aziendale è utilizzato anche per l’uso personale (utilizzo promiscuo).

 

Le tabelle, pubblicate nel Gazzetta ufficiale n. 317 di ieri, 22 dicembre 2020, si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

–  autoveicoli a benzina in produzione;
–  a gasolio in produzione;
–  autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione;
–  ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione;
–  elettrici ed ibridi plug-in in produzione;
–  a benzina fuori produzione;
–  a gasolio fuori produzione;
–  benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione;
–  ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;
–  elettrici e ibridi plug-in fuori produzione;
–  motoveicoli.

 

Le nuove tariffe sono necessarie sia per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto di attività del datore di lavoro (rimborsi chilometrici) sia:

  • per il calcolo della remunerazione aggiuntiva (Fringe benefit) alla retribuzione principale del dipendente,
  • al quale l’azienda eroga beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.

 

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne dei prospetti, il valore dei fringe benefit annuali

Un esempio pratico: fringe benefit auto 2021

L’azienda X destinerà a favore del proprio dipendente per un utilizzo promiscuo un’Alfa Romeo Giulia 2.2. T.D. 160 C.V. con Emissioni di CO2 di 131 grammi/km. L’assegnazione avverrà con decorrenza 1° gennaio 2021.

In base a quanto detto sopra si assumerà il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, riportato nelle tabella ACI-veicoli a gasolio.

Il finge benefit annuale che finirà in busta paga sarà pari a 2.626,65 € (Costo chilometrico 0,5837*15.000 (percorrenza convenzionale)=€ 8755,50*30%(percentuale individuati base alle emissioni di CO2 dell’auto assegnata.

Se l’assegnazione avviene in corso d’anno, il Fringe benefit va rapportato ai giorni di effettiva assegnazione.