Se si fotografa qualcuno di nascosto, senza il suo consenso, in un luogo pubblico non si commette reato. La fotografia, senza che il fotografato se accorga, quindi, è possibile in luogo pubblico. Diverso invece, è se si scatta una foto ad una persona in un luogo privato, ovvero un luogo non accessibile a tutti nei quali il soggetto vive la sua vita quotidiana (oltre alla casa, quindi, anche il giardino, il terrazzo ma anche il luogo di lavoro).

I luoghi pubblici in cui è possibile scattare fotografie a soggetti senza averne il consenso sono quelli in cui si può accedere liberamente e senza limitazione come, ad esempio, giardini pubblici, centri commerciali, esercizi pubblici, cinema, bar ecc…

Fotografare qualcuno senza il suo consenso, quindi, è possibile nei luoghi pubblici mentre farlo in un luogo privato costituisce reato poichè si viola la privacy della persona fotografata.

Cosa è reato?

Abbiamo detto, dunque, che scattare una fotografia senza il consenso dell’interessato non costituisce reato. Questo, però, non vuol dire che dello scatto rubato possiamo farne ciò che vogliamo: la fotografia non può essere divulgata senza il consenso delle persone in essa ritratte. Una foto può essere scatta, stampata e conservata senza il consenso di chi vi è ritratto ma le immagini che ritraggono persone non possono essere pubblicate senza il consenso di chi vi è ritratto. Per quel che riguarda i minori, poi, il consenso deve essere dato dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. In ogni caso il consenso deve essere espresso: non può essere implicito o tacito. Le eccezioni a questi principi riguardano:

  • persone note
  • persone che ricoprono pubblici uffici
  • necessità di giustizia o polizia
  • scopi scientifici, didattici o culturali
  • fatti di interesse pubblico svoltosi in pubblico.