Il contribuente in regime forfettario che dopo la pensione non smette di lavorare deve continuare a versare i contributi all’Inps?

Questo interessante quesito è pervenuto in redazione pochi giorni fa da parte di un commerciante che sta per andare in pensione ma vorrebbe continuare a lavorare.

Ecco la risposta.

I contributi Inps nel regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario sono tenuti a versare i contributi previdenziali al pari degli altri contribuenti titolari di partitiva Iva.

Detto ciò, gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che operano in regime forfettario possono beneficiare di uno sconto contributivo.

Nello specifico, al comma 77 della Legge 190/2014 è previsto che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo sconto contributivo deve essere richiesto all’Inps tramite apposita domanda telematica e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi.

L’accredito dei contributi e la successiva pensione

Lo sconto contributivo impatta anche sugli effettivi mesi di accredito delle contribuzione ai fini pensionistici.

In particolare, trova applicazione l’art. 2 c. 29 Legge 335/1999, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Da qui, come già visto nel nostro articolo Forfettari in Riduzione contributiva Inps. Regole di accredito dei contributi, istruzioni Inps:

  • il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo,
  • riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato a titolo di contributi risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo dei contributi dovuti sul minimale.

Indicazioni che sono state ribadite dall’Inps nella circolare n°35 del 2016.

La risposta al quesito

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Innanzitutto lo status di pensionato non vieterà al contribuente di poter continuare la propria attività commerciale in regime forfettario. I redditi dell’attività sono incompatibili con la pensione laddove il contribuente ha optato per quota 100 o quota 102.

Detto ciò, per i redditi derivanti dalla continuazione dell’attività dovrà continuare a versare i contributi all’Inps.

Ciò non significa che sono soldi che andranno persi perché la pensione è già in essere.

Infatti, grazie al c.d. supplemento di pensione, ex art.7 Legge 155/81, sarà possibile recuperare i contributi versati dopo il pensionamento.

In base alle indicazioni presenti sul portale Inps:

  • i contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
  • tuttavia, interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

In tal modo abbiamo dato una risposta al nostro lettore.