Al massimo entro il 31 luglio 2023, al netto di proroghe, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio dovranno andare alla cassa per pagare il saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’imposta dovuta per il reddito dell’attività esercitata.

Un’imposta che non è IRPEF, non è addizionale e non è IRAP. Queste due categorie di partite IVA, infatti, pagano un’imposta sostitutiva delle menzionate.

Come per l’IRPEF, anche tale imposta è pagata in saldo e acconto. Le scadenze sono le stesse. Quindi:

  • entro il 30 giugno 2023, si paga il saldo 2022 e primo acconto 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, si paga il secondo o unico acconto 2023.

Il saldo 2022 e primo acconto 2023, si possono pagare anche entro i 30 giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Questo significa poter pagare entro il 30 luglio 2023, che essendo domenica slitta al 31 luglio 2023.

Come si paga

Il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è da farsi con Modello F24 (telematico). Il modello deve presentarsi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate se ci sono crediti compensati. Se, invece, non ci sono compensazioni è possibile anche l’home/internet banking.

I codici tributo da utilizzare per pagare l’imposta sostitutiva dei forfettari sono:

  • 1790 – primo acconto;
  • 1792 – saldo;
  • 1791 – secondo o unico acconto.

Per pagare, invece, l’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime di vantaggio:

  • 1793 – primo acconto;
  • 1795 – saldo;
  • 1794 – secondo o unico acconto.

Imposta sostitutiva nel forfettario, il calendario delle rate

Come l’IRPEF, anche il saldo e primo acconto imposta sostitutiva dei forfettari e di vantaggio, si possono rateizzare al massimo fino a novembre. Non si può, invece, rateizzare il secondo o unico acconto.

Si considerai anche che il piano di rateizzo non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto e versare in un’unica soluzione il saldo 2022, o viceversa.

Per chi decide di iniziare a rateizzare dal 31 luglio 2023, invece che dal 30 giugno, è necessario preventivamente applicare la maggiorazione dello 0,40%.

Sugli importi rateizzati sono, comunque, dovuti gli interessi.

Ecco il calendario di pagamento in ipotesi di rateizzazione:

  • in caso di pagamento della prima rata al 30 giugno 2023, le date da segnare sono le seguenti:
    • 1° rata – 30 giugno 2023 (senza interessi)
    • 2° rata – 18 luglio 2023 (interessi 0,18%)
    • 3° rata – 22 agosto 2023 (interessi 0,51%)
    • 4° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,84%)
    • 5° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 1,17%)
    • 6° rata – 16 novembre 2023 (interessi 1,50%)
  • in caso di pagamento della prima rata al 31 luglio 2023, le date da segnare sono le seguenti (in tal caso, come detto, l’importo da rateizzare deve essere dapprima maggiorato dello 0,40%):
    • 1° rata – 31 luglio 2023 (senza interessi)
    • 2° rata – 22 agosto 2023 (senza interessi)
    • 3° rata – 16 settembre 2023 (interessi 0,33%)
    • 4° rata – 17 ottobre 2023 (interessi 0,66%)
    • 5° rata – 16 novembre 2023 (interessi 0,99%).

Si tenga presente che se il legislatore dovesse prorogare la data del 30 giugno o quella del 31 luglio, si modificherà anche il suddetto piano di rateizzo.

Riassumendo…

  • le partite iva in regime forfettario e regime di vantaggio pagano un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP
  • entro il 30 giugno 2023 pagano il saldo 2022 e primo acconto 2023
  • si può pagare anche entro il 31 luglio 2023 applicando una maggiorazione dello 0,40%
  • entro il 30 novembre 2023 si paga il secondo o unico acconto 2023
  • il saldo 2022 e primo acconto 2023 si possono rateizzare al massimo fino a novembre 2023
  • non si può rateizzare il secondo o unico acconto 2023
  • il pagamento si fa con Modello F24 telematico.