L’applicazione della riduzione contributiva INPS richiedibile dai contribuenti forfettari deve essere indicata nel modello Redditi, In particolare, nel quadro RR, deve essere riportato apposito codice.

Ecco in chiaro in cosa consiste tale riduzione e come indicarla in dichiarazione dei redditi.

La riduzione contributiva per i contribuenti forfettari

I contribuenti forfettari, legge 190/2014, possono beneficiare di una riduzione contributiva prevista appositamente dal legislatore.

In particolare, artigiani e commercianti a forfait, con apposta istanza da presentare tramite il cassetto previdenziale “artigiani e commercianti” possono beneficare di una riduzione contributiva del 35%.

Difatti tale riduzione riguarda sia i contributi entro il minimale che quelli eccedenti. La richiesta non va replicata di anno in anno.

A tal proposito, nella circolare n° 28/2020, l’Inps ha chiarito che:

  • i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non devono replicare la domanda;
  • coloro che invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

Inoltre, chi ha  intrapreso una nuova attività nel 2020 ed  intende aderire al regime contributivo agevolato, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Inps.

La determinazione dei contributi da versare in acconto nel 2020

Come da istruzioni al  quadro RR del modello Redditi, con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2020, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti  di pari importo. Da versare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.

La scadenza coincide per il 2020 con:

  • il 20 luglio per il 1° acconto da versare insieme al saldo;
  • il 30 novembre per il 2 acconto.

Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2019.

Utilizzando i minimali e massimali contributivi previsti per l’anno 2020 (circolare Inps 28/2020). Il saldo 2019 è invece versato sui dati 2019, aliquote, minimali e massimali.

Sempre in merito acconti, sul reddito eccedente il minimale come sopra determinato, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno 2020. Tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

Qui dunque entra in gioco la riduzione contributiva prevista per i contribuenti forfettari. Anche in riferimento al saldo riportato nel quadro RR.

L’indicazione del quadro RR del modello Redditi 2020

Nella sezione I del quadro RR deve essere riportata in dichiarazione l’applicazione della riduzione contributiva.

In particolare, nei dati generali della “singola posizione contributiva“, colonna 7 deve essere riportato il codice “C” lavoratore in regime forfetario che aderisce alle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre2015, n. 208″.

La richiesta inviata all’Inps e la successiva compilazione del quadro RR consentono la piena applicazione della riduzione in esame.

La deducibilità dei contributi per i forfettari

Dal reddito determinato forfettariamente possono essere dedotti i soli contributi previdenziali. I contributi previdenziali dovuti per legge, compresi:

  • i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratoridell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché
  • quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Inoltre, l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario, fiscalmente a carico, può essere dedotta dai familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, coniuge, genitori ecc.