I contribuenti forfettari non deducono i costi in via analitica. Per determinare il reddito da tassare, al monte ricevi/compensi conseguito applicano uno specifico coefficiente di redditività che varia a secondo del codice ATECO dell’attività svolta. Gli unici costi deducibili in via analitica sono rappresentati dai contributi previdenziali pagati nel periodo d’imposta.

La deducibilità dei contributi previdenziali: indicazione nel modello Redditi

Dal reddito determinato applicando i coefficienti di redditività, possono essere dedotti:

  • i contributi previdenziali dovuti per legge;
  • compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
  • nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Indicazioni rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 10/e 2016 e ribaditi nella circolare n°10/e 2019.

Dal punto di vista dichiarativo, i contributi versati nel corso del periodo d’imposta vanno riportati nel quadro LM.

Nello specifico, l’importo  è da indicare nel rigo LM 35 colonna 1. Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

I contributi in eccedenza

Detto ciò, nel rigo Lm 35, colonna 2,  va  indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato da assoggettare ad imposta sostitutiva. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Tale eccedenza è indicata nel quadro RP, rigo RP 21.

Consideriamo un contribuente forfettario che  oltre a produrre reddito d’impresa o professionale percepisca ulteriore redditi, da assoggettare ad Irpef. In tale caso, potrà dedurre dal reddito residuo la quota dei contributi che non hanno trovato capienza nel reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Si ricorda che, gli imprenditori individuali iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti, operanti in regime forfettario possono richiedere all’Inps l’applicazione della riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale, determinata nel quadro RR.

L’eccedenza dei contributi a favore del familiare a cui si è carico

L’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente a forfait   che è fiscalmente a carico, può essere dedotta,  dai familiari a cui si è a carico.   Difatti, sono considerati fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nello specifico, ai fini della verifica della suddetta soglia, vanno computati anche i seguenti redditi:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi o forfettario

Inoltre, dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

La tassazione dei contributi versati e dedotti in eccesso: tassazione con imposta sostitutiva  

Può accadere che un contribuente a forfait versi e deduca contributi versati per una quota superiore al dovuto.

Laddove il conseguente credito Inps sia utilizzato in compensazione in F24, sarà necessario riprendere a tassazione quanto dedotto in eccesso. A tal proposito, indicazioni operative, sono state fornite nella risposta, Agenzia delle entrate, n°400/2019. Difatti, il contributo previdenziale dedotto in un determinato periodo d’imposta:

  • deve essere rettificato e recuperato a tassazione sostitutiva (non ordinaria) nel periodo d’imposta successivo,
  • indicandolo al rigo LM35 del quadro LM del modello Redditi.

A scomputo dei contributi deducibili versati nell’anno oggetto di dichiarazione dei redditi.