Ho da poco avviato un’attività di consulenza informatica on line. Ho scelto di operare in regime forfettario comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività inviata all’Agenzia delle entrate. Pur essendo in regime forfettario, vorrei emettere le mie fatture in formato elettronico, beneficando del regime premiale introdotto dalla Legge di bilancio 2020.

Detto ciò, come contribuente forfetario, per emettere la fattura in formato elettronico, posso utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate sul portale fatture e corrispettivi?

Il forfettario e la fatturazione elettronica

Il contribuente forfetario non è tenuto ad emettere la fattura in formato elettronico XML in transito dal Sistema di interscambio (S..d.I.).

Infatti, anche nel 2021,  può continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo e procedere allo loro conservazione. Tuttavia, la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha previsto un regime premiale per i contribuenti forfettari che decidono di emettere tutte le fatture in formato elettronico. Inoltre, laddove si decida di certificare i corrispettivi (per chi è obbligato) mediante fattura, superando l’obbligo di trasmissione telematica degli stessi, anche tali fatture dovranno essere elettroniche. Per beneficiare del regime premiale.

Come anticipato sopra, la legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha introdotto delle agevolazioni per incentivare il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfettari.

Difatti, è previsto che per questi ultimi, nel caso aderiscano alla fatturazione elettronica per il totale del fatturato annuo, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto da 5 a 4 anni.

In riferimento agli acquisti, i forfettari  possono continuare farsi rilasciare una copia cartacea della fattura anche elettronica emessa dai fornitori. Difatti, la copia è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Tuttavia, è sempre possibile comunicare ai fornitori il proprio indirizzo PEC o il codice univoco. Da qui però sorge l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche.

Obbligo assolto anche tramite il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Forfettari: fatture elettroniche anche tramite il portale fatture e corrispettivi

Fatta tale ricostruzione, diamo una risposta al nostro lettore.

Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: un PC ovvero di un tablet o uno smartphone, un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:

  • una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete)
  • un software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete),
  • un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricicabile dagli store androide o apple.

Per accedere al al portale “Fatture e Corrispettivi” è necessario avere le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Detto ciò, anche il contribuente forfettario dotato delle suddette credenziali può utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate sul portale fatture e corrispettivi.

Non ci sono preclusioni in tal senso.