Un contribuente forfettario non ha pagato il saldo e l’acconto alla scadenza fissata; nei prossimi giorni provvederà a ravvedersi ossia a pagare il dovuto versando la sanzione ridotta.

 

A quale data va rapportato il calcolo degli interessi e la riduzione da applicare alla sanzione per omesso versamento delle imposte?

Forfettari: il versamento delle imposte

I contribuenti forfettari non pagano l’Irpef ma un’imposta sostitutiva.

 

L’imposta pagata può essere del 15% o del 5% a seconda se si soddisfano o meno i requisiti start-up.

 

Detto cio, i versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano alle scadenze previste per i versamenti Irpef.

 

Difatti, saldo e primo acconto si versano entro il 30 giugno di ogni anno, il secondo acconto entro il mese di novembre.

 

Tuttavia, in considerazione dell’emergenza da covid-19, le scadenze citate sono state oggetto di proroga. In particolare, la scadenza per il pagamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio.

La proroga dei versamenti al 20 luglio

Con il D.P.C.M. 27 giugno 2020, è stata disposta la proroga del versamento delle imposte (saldo e 1° acconto) per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, c.d. ISA.

 

Difatti, la proroga opera indipendentemente da eventuali cause di esclusione ISA o di inapplicabilità degli stessi.

 

La proroga riguarda anche le imposte sostitutive e di conseguenza anche i contribuenti forfettari.

 

Detto ciò, in versamenti delle imposte,  rispetto alla data originaria del 30 giugno, potevano  essere effettuati:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La risposta al quesito

Considerato che la data del 30 giugno è stata prorogata al 20 luglio:

 

  • è proprio a partire da quest’ultima data che
  • devono essere calcolati gli interessi e la riduzione applicabile alla sanzione per omessi versamenti d’imposta.

 

Attenzione però al calcolo degli acconti.

Il calcolo degli acconti in ravvedimento

Il ravvedimento deve essere effettuato anche tenendo bene a mente la c.d rimodulazione degli acconti.

 

A prevederla è stata il D.L. 124/2019;  l’art.58 del decreto citato ha disposto che versamenti di acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sono effettuati  in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento anziché 40%+60%. La norma, quindi ha modificato  per determinati soggetti:

 

  • la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP,
  • rimodulandoli in due rate di pari importo (50%+50%).

 

Nella risoluzione n°93/2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la suddetta rimodulazione si applica coloro che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA o ricadano in cause di esclusione;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

 

Difatti, l’Agenzia ha chiarito che la novità riguarda anche coloro che operano nel regime a forfait o dei minimi. Anche color che applicano altri sistemi forfetari di determinazione del reddito (pro loco, associazioni sportive dilettantistiche ecc). Soggetti altresì interessarti dalla proroga al 20 luglio salvo che svolgano attività commerciale per le quali non sono approvati gli ISA.