La moratoria delle sanzioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i contribuenti forfettari.

 

Fino all’attivazione del registratore telematico, è  possibile documentare le vendite al dettaglio con il vecchio scontrino o ricevuta fiscale. Salvo che il cliente non richieda la fattura.

In tale caso, potrà essere emessa in formato cartaceo.

La trasmissione telematica dei corrispettivi: obbligati anche i forfetari

Anche i contribuenti forfettari sono tenuti all’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.

Obbligo di invio disposto dall’art 2 del D.

lgs 127/2015 e ss.mm.ii.

 

Difatti, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è operativo:

 

  • dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
  • già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.

 

Si considera  il volume d’affari  complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.

I soggetti in obbligo sono tenuti a dotarsi di un registratore telematico (RT) che comunica direttamente con l’Agenzia delle entrate. In tale modo, l’Agenzia viene a conoscenza delle operazioni effettuate dall’esercente.

 

L’invio dei dati giornalieri è effettuato a chiusura giornaliera, comunque nel limite temporale di 12 giorni dalla vendita a dettaglio.

 

L’alternativa all’R.T. è la procedura web gratuita messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. La procedura si chiama “documento commerciale on line”.

La moratoria delle sanzioni: estensione anche ai forfetari

La moratoria delle sanzioni di recente prorogata dal D.l. 34/2020, decreto Rilancio, vale anche per i contribuenti forfettari.

 

A tal proposito, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa fiscale:

  • ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

I commercianti non ancora dotati di registratore telematico:

  • devono continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale,
  • salvo emissione della fattura su richiesta del cliente.

 

L’invio dei corrispettivi deve avvenire entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita.

A tal proposito con il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019, sono state individuate le modalità transitorie per l’invio dei corrispettivi.

 

Inoltre, è da rispettare  l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva) fino alla messa in uso del registratore telematico.

 

Difatti, tale ultimo passaggio non riguarda i forfetari. Tali contribuenti  sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal decreto Iva.

 

I forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.)
  • dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • registrazione degli acquisti(articolo 25 del medesimo D.P.R.);dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

 

Il forfetario può emettere fattura elettronica anziché memorizzare e trasmettere i corrispettivi?

La risposta è affermativa; su richiesta del cliente, può essere emessa fattura, cartacea o elettronica.

 

Su tale ultimo punto, la Legge di bilancio 2020 ha previsto che in caso di opzione per la fatturazione elettronica, per tutte le operazioni effettuate, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43 comma 1, Dpr N. 600/1973), è ridotto di un anno ossia  da cinque a quattro.

Proroga della moratoria delle sanzioni anche per i forfettari

Il D.

L. 34/2020, c.d. decreto rilancio, ha prorogato  fino al 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria delle sanzioni.

Difatti, sono interessati gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro, per i quali la fase transitoria è cominciata il 1° gennaio 2020 ed era in corso quando si è verificata l’emergenza Coronavirus.

 

Detto ciò, tali soggetti:

  • entro il 1° gennaio 2021, dovranno dotarsi di un registratore telematico o alternativamente
  • utilizzare la procedura gratuita “documento commerciale on line”.

 

Al fine di recepire le novità di cui al decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento, 30 giugno 2020, prot. n. 248558/2020. E’ stato dunque prorogato al 1° gennaio 2021 il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Considerata anche la proroga al 2021 dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

 

Per individuare le sanzioni oggetto di moratoria, leggi anche:

 

Corrispettivi elettronici: proroga moratoria sanzioni