In redazione è arrivato un interessante quesito sul bonus mobili.

La situazione che ci è stata descritta è la seguente. Un nostro lettore con partita iva in regime forfettario, lo scorso anno ha fatto dei lavori ammessi al sismabonus 110, optando per lo sconto in fattura. L’unico modo per i contribuenti in regime forfettario di beneficare del superbonus è quello di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Ammenochè lo stesso contribuente non sia titolare di altri redditi da tassare in via ordinaria.

Detto ciò, il nostro lettore ci ha chiesto se grazie ai lavori sismabonus 110 può aver diritto al c.d. bonus mobili. In caso di risposta affermativa, potrà optare per lo sconto in fattura anche per il bonus mobili?

Ecco la risposta.

Il bonus mobili insieme al sismabonus. Anche con sconto in fattura o cessione del credito

Nella circolare n°30/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito che il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus. Ciò vale anche laddove il contribuente, in luogo della fruizione diretta del sismabonus ordinario o al 110%, ha optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Dunque, il fatto di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non è da ostacolo alla spettanza della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il bonus mobili per i forfettari. La risposta al quesito

Fermo restando quanto detto finora, il bonus mobili non può essere nè oggetto di cessione nè di sconto in fattura.

Può solo essere indicato in dichiarazione dei redditi:

  • per quote annuali e
  • fino a copertura dell’Irpef dovuta in quello specifico anno.

Per i contribuenti forfetari, quanto appena detto rappresenta un problema. Infatti, trattandosi di una detrazione Irpef, il contribuente forfettario non potrà utilizzarla a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta in relazione all’attività svolta con partita iva in regime forfettario.

Difatti, il bonus andrà perso. Inoltre, è bene ricordare che il bonus mobili non spetta se a sostenere le spese per ristrutturare l’immobile (anche con sconto in fattura o cessione del credito) è uno dei coniugi mentre l’altro coniuge paga quelle per l’arredo. In tali casi il bonus per l’acquisto di mobilio ed elettrodomestici non spetterebbe a nessuno dei due. Si veda a tal fine il nostro approfondimento Bonus mobili. Tra moglie e marito, la detrazione è persa.

Ad ogni modo, la situazione cambierebbe radicalmente laddove il contribuente in regime forfettario sia titolare anche di redditi soggetti a Irpef. Si pensi ad un reddito da locazione per il quale non si opta per la cedolare secca. In tali casi potrebbe utilizzare il bonus mobili per coprire l’Irpef dovuta o quantomeno ridurla.