Sono da poco on-line con un mio portale dedicato alla consulenza informatica; per svolgere tale attività ho aperto partita iva in regime forfettario. Oltre a svolgere consulenza on-line, collaboro con alcune riviste di informatica, emettendo periodicamente nota di cessione dei diritti d’autore per specifici approfondimenti fatti nel corso del mese. Essendo che ora sono in regime forfettario, devo continuare ad emettere nota con la ritenuta d’acconto o questa non va più applicata?

I diritti d’autore nel regime forfetario: la ritenuta sui compensi

La tassazione dei diritti d’autore è regolata dall’art.

54 comma 8 del DPR 917/86, TUIR.

In particolare, ai redditi da diritti d’autore si applica un abbattimento:

  • del 25 per cento a titolo di determinazione forfetaria delle spese,
  • ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni.

I diritti d’autore possono essere rendicontati con apposita nota di cessione con ritenuta d’acconto. Ritenuta Irpef del 20% calcolata sul 75% o sul 60% come da abbattimento di cui sopra. La ritenuta è poi versata all’erario dal committente, sostituto d’imposta.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circa il trattamento dei diritti d’autore per colui che opera nel regime forfettario, con la circolare n°9/E 2019, l’Agenzia delle entrate ha dato specifici chiarimenti.

In tale sede è stato specificato che:

  1. i proventi dei diritti d’autore se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario;
  2. qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi.

La correlazione con l’attività di lavoro autonomo è rilevata se i compensi da diritti d’autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

Si pensi ad un commercialista che collabora con una rivista fiscale per la stesura di contenuti su fisco e tributi.

Difatti se tale soggetto percepisce compensi per diritti d’autore, in dichiarazione:

  • indicherà gli stessi nel quadro LM con l’abbattimento del 25% o del 40% a seconda della sua età;
  • facendoli concorrere al reddito da tassare con l’imposta sostituiva del 5% o del 15%.

Se invece diritti d’autore non sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta, andranno indicati nel quadro RL “Altri redditi da lavoro autonomo” con assoggettamento ad Irpef. In tale caso, su tali compensi possono essere applicate eventuali detrazioni/deduzioni spettanti. Ad esempio quelle per familiari a carico.

Forfettario: cessione diritti d’autore senza ritenuta d’acconto

Fatta tale ricostruzione e venendo al quesito del nostro lettore, circa l’applicazione delle ritenuta d’acconto Irpef del 20%, valgono le seguenti regole. A monte vale sempre il discorso dell’eventuale collegamento con l’attività di lavoro autonomo svolta.

Infatti, coma da risposta, Agenzia delle entrate, n°517/2019:

  • per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario,
  • il committente, sostituto d’imposta non dovrà applicare alcuna ritenuta d’acconto.

 

Tuttavia, il committente dovrà acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.

 

Nel caso specifico esposto dal lettore in regime forfettario, la nota di cessione dei diritti d’autore non sarà soggetta a ritenuta d’acconto.