Nel rispetto di precise condizioni i contribuenti forfettari possono applicare al proprio reddito l’imposta sostitutiva al 5% anziché al 15%. Tale possibilità è ammessa per 5 anni.

 

Da quando decorrono i 5 anni? Vale la data di apertura della partita iva oppure la prima fatturazione dunque l’inizio effettivo dell’attività?

 

E’ importante individuare correttamente il decorso dei 5 anni per evitare di essere sanzionati dal fisco.

 

Il forfettario al 5%

La possibilità di applicare l’imposta sostituiva al 5% anziché il 15% è riconosciuta ai titolari di partiva iva nel rispetto di precise condizioni.

Infatti, può applicare l’imposta al 5% (comma 65 legge 190/2014 e ss.mm.ii),il contribuente che non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare:

  1. se l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  2. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €. Limite di accesso/permenza nel regime a forfait.

Difatti, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale in proprio.

In merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue. Il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare. Per intenderci:

  • un contribuente che vuole avviare una nuova attività ad settembre 2020,
  • potrà beneficare dell’imposta al 5% qualora abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2017.

Ad ogni modo, il 5% si applica per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i quattro successivi.

Inizio dell’attività: concetto da definire

E’ importante capire cosa si intende per inizio dell’attività.

Rileva la data di apertura della partita iva oppure la data di effettivo inizio dell’attività.

Ebbene, a tal proposito, sono utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 17/e 2012.

In tale documento di prassi, si legge che  per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva:

  • non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA,
  • bensì all’effettivo esercizio dell’attività.

Da intendersi, come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività.

A tal proposito, sono  considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

Dunque, sulla base di tale indicazione, il decorso dei 5 anni per i quali è possibile applicare il forfait al 5%, inizia dal momento in cui si è iniziata effettivamente l’attività.

Se il contribuente ha conteggiato erroneamente il decorso dei 5 anni può essere sanzionato dall’Agenzia delle entrate. Difatti:

  • l’applicazione illegittima del 5% anziché del 15%
  • potrebbe portare al versamento di un’imposta inferiore a quella dovuta.

 

Essendo che l’attestazione delle condizioni per applicare il 5% avviene in dichiarazione, potrebbe configurasi la sanzione per infedeltà dichiarativa. Sanzione del 90%, che assorbe quella per omesso versamento.

 

Su tale punto, si attendono indicazioni ufficiale dell’Agenzia delle entrate.