Nel passaggio dal regime ordinario o semplificato a quello forfettario potrebbe essere dubbiosa la gestione delle perdite pregresse. Il legislatore ammette la loro deduzione dal reddito del forfettario, determinato applicando al monte ricavi/compensi conseguito dei coefficienti di redditività fissati a monte, sulla base del tipo di attività svolta.

Se nel 2021 sei passato al regime forfettario, noi di Investire oggi ti spieghiamo come gestire correttamente le perdite pregresse.

La determinazione del reddito nel regime forfettario

Il reddito del contribuente forfettario è determinato sulla base di regole ben precise.

Infatti, l’imposta sostituiva del 5% o del 15% è applicata considerando il monte ricavi conseguito, abbattuto sulla base di coefficienti di redditività che variano a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge.

E’ lecito chiedersi, nel passaggio da un regime ordinario a quello forfettario, come vanno gestite le perdite pregresse.

La gestione delle perdite nel passaggio al forfettario

Nel passaggio dall’ordinario al forfettario o dal semplificato al forfettario la gestione delle perdite pregresse segue regole precise.

Infatti al comma 68 della Legge 190/2015 è disposto che:

le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Detto ciò, il trattamento fiscale delle perdite delle imprese in regime semplificate è equiparato a quelle delle imprese in contabilità ordinaria. Difatti, ciò è avvenuto con la Legge di bilancio 2019 che ha modificato l’art 8 del DPR 917/86, TUIR.

Nello specifico le suddette perdite possono essere riportate negli esercizi successivi:

  • senza limiti di tempo,
  • ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Le perdite delle imprese in fase di start-up, nei primi 3 anni d’attività, invece sono riportabili senza limiti temporali ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR.

 Le perdite del professionista invece sono deducibili dal reddito complessivo (dunque non solo da quello dell’attività svolta) e non sono riportabili negli anni successivi. Da qui, essendo vietato il riporto negli anni successivi, le perdite pregresse del professionista  non hanno alcun impatto nei periodi d’imposta in cui si applica il regime forfettario. A partire da quello di cambio di regime.

Il regime transitorio per le perdite pregresse

Sempre la Legge di bilancio 2019, ha previsto inoltre un regime transitorio per le perdite 2017-2018 e 2019.

Com riportato nella circolare Agenzia delle entrate, n°9/E 2019:

  • le perdite fiscali del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • perdite fiscali del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite 2017 sono utilizzate come segue: in compensazione dei redditi di impresa del 2018 e del 2019, entro i limiti del 40% del loro ammontare; in compensazione del reddito d’impresa del 2020, entro il 60% del loro ammontare.

Fatto salvo quanto detto per le perdite 2017-2018-2019, l’impresa che nel 2021 è transitata al regime forfettario dal regime contabile ordinario o semplificato, potrò riportare le perdite 2020:

  • senza limiti di tempo,
  • ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta.

Per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.