Ancora pochi giorni per inviare le istanze di contributo a fondo perduto previsto in favore delle start-up dal decreto Sostegni-bis. Infatti, le domande possono essere inviate all’Agenzia delle entrate entro il 9 dicembre.

Ecco come presentare la domanda senza commettere errori.

Il contributo a fondo perduto per le start-up

Il contributo a fondo perduto in favore delle start-up, è stato previsto dall’art.1-ter D.L. 73/2021, c.d decreto Sostegni-bis. Nello specifico, possono accedere al contributo a fondo perduto le start-up.

Sono considerate tali ai fini della norma in esame: i titolari di reddito d’impresa che hanno aperto la partita Iva nel 2018 ma – come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – hanno iniziato l’attività nel 2019.

Tali soggetti non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori perchè non rispettano il requisito della perdita di fatturato enunciato all’art.1 dello stesso decreto Sostegni-bis.

Il contributo è pari a 1.000 euro.

Istanze entro il 9 dicembre

Per dare piena attuazione alla norma sono stati adottati:

  • un decreto MEF che ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della norma (GU Serie Generale n.264 del 05-11-2021)
  • un provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 novembre.

Con tale ultimo provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha individuato: i termini di presentazione delle istanze, il contenuto e le relative istruzioni di compilazione.

Le istanze possono essere inviate tra il 9 novembre e il 9 dicembre.

Dunque, giovedì, è l’ultimo giorno utile per inviare le istanze.

Nell’istanza vanno indicati tutti i dati necessari: codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; il settore di attività in cui opera il richiedente; nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessata ecc.

Attenzione, considerato che il contributo a fondo perduto opera nei limiti e alle condizioni di cui al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in ambito UE, nell’istanza deve essere dichiarato:

  • l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente;
  • nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso quadro temporaneo.

L’istanza può essere inviata esclusivamente mediante l’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. Direttamente dal contribuente o tramite intermediario già delegato al cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.