E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, Mef,  che ha individuato la percentuale di calo di utile minima per accedere al fondo perduto perequativo. Inoltre, il decreto ha chiarito anche le modalità di calcolo del contributo. La pubblicazione del decreto avviene dopo che l’Agenzia delle entrate ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle istanze, con apposito provvedimento. In realtà,  il contenuto del decreto era già noto da tempo.

Infatti, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il testo era già disponibile sul sito del Mef.

Ecco come deve essere calcolato il contributo a fondo perduto perequativo.

Il fondo perduto perequativo

Il D.L. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, ha previsto un contributo a fondo perduto per ristorare imprese e professionisti dal calo di utile subito causa crisi economica legata al Covid-19.

Nello specifico, possono ottenere il contributo a fondo perduto perequativo i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o  professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tali soggetti devono aver registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il contributo può arrivare fino a 150.000 euro.

Il calcolo del fondo perduto perequativo

Nella Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.286 del 01-12-2021), è stato pubblicato il decreto rubricato “determinazione del contributo a fondo perduto perequativo”.

Il decreto fissa la percentuale minima di calo di utile da rispettare per accedere al fondo perduto. A tal proposito, per accedere al contributo a fondo perduto  il peggioramento del risultato economico d’esercizio deve essere pari ad almeno il trenta per cento.

Il decreto chiarisce anche come deve essere calcolato il contributo a fondo perduto.

Nello specifico, alla  differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto già ricevuti, si applicano specifiche percentuali.

In particolare:

  • trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi  non superiori a centomila euro;
  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Infine, è utile ricordare che le istanze possono essere inviate all’Agenzia delle entrate fino al prossimo 28 dicembre.