E’ stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua la percentuale di calo di utile richiesta per accedere al contributo a fondo perduto perequativo previsto dal dal D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis. Il riferimento è al contributo a fondo perduto che è riconosciuto alle imprese che hanno subito un preciso calo di utile, ossia un peggioramento del risultato economico. Infatti, a differenza degli altri contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19, quello perequativo non tiene conto del calo di fatturato ma del peggioramento del risultato economico.

Per accedere al contributo è necessario un calo di utile pari ad almeno il 30%. Il decreto bollinato ieri, inoltre, ne individua anche le modalità di calcolo.

Il contributo a fondo perduto perequativo

L’art.1 del D.L. 73/2021 al comma 16 ha introdotto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese e dei professionisti che hanno subito un calo di utile (Ricavi-costi).

Nello specifico, il contributo a fondo perduto perequativo spetta in favore di coloro che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.  Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis ossia alla data del 26 maggio. Tali soggetti devono presentare un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Detto ciò, il fondo perduto perequativo va a ristorare i suddetti soggetti dal calo di utile relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per meglio individuare i quadri della dichiarazione dei redditi di cui tener conto per verificare il calo di utile, l’Agenzia delle entrate ha adottato apposito provvedimento.

L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame puo’ essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e’ stata presentata entro il 30 settembre 2021.

Rispetto al termine ordinario del 30 novembre.

Il decreto del MEF: calo di utile al 30%

Il calo di utile per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo deve essere pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ebbene, il decreto che individua la percentuale di calo di utile minima per accedere al fondo perduto perequativo è stato firmato ieri dal Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, il decreto ha individuato anche le modalità di calcolo del contributo.

Nello specifico, il calo di utile minimo deve essere almeno pari al 30%.

Inoltre sulle modalità di calcolo, rispetto al poco comprensibile testo normativo, il decreto precisa che alla differenza di utile  2020-2019, deve essere sottratto il totale dei contributi a fondo perduto Covid-19, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.

Su tale base di calcolo ( Differenza risultati economici 2019/2020 meno contributi a fondo perduto già erogati dall’Agenzia Entrate), se positiva, si applicano le seguenti percentuali:

  • 30% per soggetti con ricavi o compensi fino a 100mila euro,
  • 20% con ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro,
  • 15% con ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro,
  • 10% con ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni,
  • 5% con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

Nei fatti, non spetta alcun contributo a fondo perduto perequativo se l’ammontare dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico del periodo 2020 e quello 2019.

A breve arriverà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che individuerà le modalità di presentazione delle istanze per richiedere il Contributo a fondo perduto perequativo.