Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni compete anche a chi ha aperto partita IVA nel 2020 o nel 2021 (fino al 23 marzo 2021). In tal caso, tuttavia, spetta nella misura minima prevista, non potendo determinarne la base di calcolo (manca il fatturato del 2019).

Ricordiamo che il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto in favore delle attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19. Possono goderne i titolari di partita Iva (indipendentemente dal codice ATECO) che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che rispettano (entrambi) i seguenti requisiti:

  • ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro
  • media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019).

Tra i beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: l’importo minimo

L’importo spettante è calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. In dettaglio, le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

E’, comunque, previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio società).

Per ottenere il contributo occorre presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate (la finestra temporale si è aperta il 30 marzo 2021 e si chiuderà il 28 maggio 2021), in cui occorre scegliere anche la modalità di fruizione (accredito in c/c oppure credito d’imposta da utilizzare in compensazione).

Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni: l’apertura della partita IVA nel 2020 e 2021

Per espressa previsione normativa il contributo non spetta a coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto.

Dunque, il beneficio spetta anche a chi ha aperto partita IVA nel corso del 2020 oppure nel periodo 1° gennaio 2021 – 23 marzo 2021. Tuttavia, in questi casi, come anticipato, mancando la base di calcolo del contributo, questi spetterà nella misura minima di:

  • 1.000 euro se trattasi di persona fisica
  • 2.000 euro, se trattasi di persona diversa da quella fisica (ad esempio società).

Sempre per espressa previsione di legge sono esclusi dal contributo a fondo perduto:

  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

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