Dopo un solo giorno dall’approvazione del modello di istanza da presentare per la richiesta del contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, cambiano già le istruzioni alla compilazione. Non si tratta di modifiche di poco conto. Infatti, al contrario di quanto era riportato inizialmente nelle stesse istruzioni, dopo l’invio dell’istanza sarà possibile modificare la scelta circa le modalità di riconoscimento del contributo. Infatti la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, potrà essere modificata dal soggetto richiedente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

 

Dunque la scelta iniziale per l’accredito sul conto corrente o per il credito d’imposta può essere rettificata.

 

Le istruzioni si aggiornano anche in relazione al calcolo della media fatturato per chi ha aperto la partita iva 2019.

 

Il contributo a fondo perduto

Il D.L 41/2021, decreto Sostegni,  all’art.1 introduce un nuovo contributo a fondo perduto per imprese, professionisti e titolari di redditi agrario. Con ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto indipendentemente dal codice ATECO dell’attività svolta.

Per ottenere il contributo è necessario che la media fatturato 2020 sia inferiore alla media fatturato 2019 di almeno il 30%. Tale requisito non deve essere verificato per chi ha aperto la partita iva a partire dal 2019.

Tali soggetti procedono al raffronto per individuare l’importo del contributo spettante che ad ogni modo, per tutti, non può essere inferiore a:

  • mille euro per le persone fisiche;
  • duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo max del contributo è pari a 150.000 euro.

Le modifiche alle istruzioni per il fondo perduto: è revocabile la scelta per l’accredito sul conto o per il credito d’imposta

Con il provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello dell’istanza telematica da presentare alla stessa Agenzia nonchè le relative istruzioni.

L’istanza va presentata solo in via telematica dal 31 marzo 2021 al 28 maggio 2021. Anche tramite un intermediario abilitato ad Entratel.

A tal proposito si veda il nostro approfondimento “Contributi a fondo perduto: la compilazione dell’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate“.

Dopo un solo giorno dall’approvazione dell’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle entrate rivede le istruzioni alla compilazione.

Nello specifico, rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.

Infatti, è possibile scegliere se ricevere il contributo a fondo perduto:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica),
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione in F24.

Le istruzioni alla compilazione dell’istanza nonchè la guida dell’Agenzia delle entrate specificavano che la scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Le istruzioni alla compilazione cambiano proprio su tale passaggio. Infatti con una modifica apportata ieri, al contrario di quanto era riportato inizialmente nelle stesse istruzioni, dopo l’invio dell’istanza sarà possibile modificare la scelta circa le modalità di riconoscimento del contributo. Infatti la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, potrà essere modificata dal soggetto richiedente.

Fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

 

Dunque sono cambiate le istruzioni alla compilazione dell’istanza. Ad oggi però la guida dell’Agenzia delle entrate non si è ancora adeguata alle nuove istruzioni.

Le modifiche alle istruzioni per il fondo perduto: il calcolo del fatturato

Modifiche alle istruzioni hanno riguardato anche un passaggio operativo relativo al calcolo della media fatturato.

A tal proposito, il contributo spettante è calcolato applicando, alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, una percentuale che varia a seconda dei ricavi/compensi conseguiti dal contribuente nel 2019. Tale differenza deve essere almeno pari al 30%.
Nello specifico, alla differenza come appena individuata, sia applica il:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Per coloro che anno aperto la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019 (anche da febbraio, marzo ecc), non è necessario verificare che la perdita sia almeno pari al 30%. Può anche non esserci la perdita. In tali casi è comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro.

Come calcolare il fatturato: indicazioni operative

Nelle istruzioni è specificato che il calcolo della media fatturato 2019 e 2020 deve essere effettuato sulla base delle seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Indicazioni per chi ha ha aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.

Nella Guida è portato correttamente il seguente esempio:

in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

Le istruzioni, prima della modifica apportata ieri, spiegavano invece che:

nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi (messi da aprile a dicembre).

Conclusioni

Ciò, se non si era abbastanza attenti, poteva far intendere che il fatturato complessivo da dividere per 9 doveva tenere conto anche del fatturato di marzo. Difatti si poteva arrivare ad avere un calcolo falsato. Infatti al numeratore avremmo avuto un fatturato che teneva conto anche del mese di marzo (10 mesi) diviso per un numero di mesi pari a 9 e che non teneva conto del mese di marzo. Ciò avrebbe portato ad un aumento del fatturato medio mensile del 2019. Da confrontare poi con quello 2020.

 

Secondo noi di InvestireOggi si tratta di una correzione si necessaria ma alla quale comunque si ci poteva arrivare in base a logiche di calcolo ordinarie.

 

Ad ogni modo, le istruzioni sono state aggiornate riportando il seguente esempio:

Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.

In tal modo viene superato ogni dubbio sulle modalità di calcolo del fatturato. Per chi ha aperto la partita dal 1° gennaio 2019 (febbraio, marzo ecc).