Il contributo a fondo perduto spetta se è verificata una perdita media di fatturato, 2020 in confronto al 2019, di almeno il 30%. Per le agenzie di viaggio, con l’applicazione del regime del margine base da base, può essere difficoltosa l’effettuazione del raffronto di fatturato. Per semplificare i calcoli, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per le operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA.

Sia con riferimento al 2019 che al 2020. In modo da avere una base di calcolo omogenea.

Il contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni: il calcolo del fatturato

Il D.L. 41/2021, Decreto Sostegni, all’art.1, ha riproposto il contributo a fondo perduto per imprenditori e professionisti colpiti dalla pandemia da covid-19. Coloro che intendono accedere al contributo devono presentare una perdita media di fatturato, 2020 a confronto con 2019, di almeno il 30%. Tale requisito non è richiesto a coloro richiedono il fondo perduto con partita iva dal 2019 in avanti. Fermo restando il requisito generale che è quello di avere una soglia ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Detto ciò, ai fini del calcolo del fatturato:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate nella Guida al fondo perduto del Decreto Sostegni.

Anche le agenzie di viaggio possono accedere al contributo a fondo perduto.

Detto ciò, il calcolo del fatturato può essere di difficile effettuazione per le agenzie di viaggio che per alcune operazioni applicano il c.d regime speciale Iva “base da base”.

L’Iva per le agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio seguono regole di liquidazione dell’imposta differenziate in base all’attività svolta.

Infatti, sono previsti due metodi di liquidazione dell’imposta.

Il primo è detto regime del margine base da base.

Tale metodo si basa sul confronto tra:

  • il corrispettivo percepito dal cliente ossia quello che paga il cliente all’Agenzia di viaggio (al lordo dell’I.V.A. non esposta in fattura)
  • con i costi, anch’essi lordi, sostenuti dall’agenzia per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei clienti (albergatori, ristoratori, vettori, guide, ecc.) o per l’acquisto del pacchetto turistico dal grossista.

Tale differenza rappresenta l’ammontare lordo su cui calcolare l’imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo.

Si veda a tal proposito l’art.74-ter del DPR 633/72.

L’I.V.A. si applica nei modi ordinari (detrazione imposta da imposta) per le operazioni di intermediazione. Operazioni nelle quali, l’agenzia, percependo come compenso una provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei clienti in relazione a prenotazioni di alberghi, vendita di biglietti di viaggio, ecc.

, nonché per tutte le altre prestazioni e/o cessioni.

Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate nei documento afferenti le metodologie di controllo contabili e documentali in capo alle agenzia di viaggio.

Il momento di effettuazione dell’operazione che determina l’obbligo di emissione della fattura è rappresentato dal pagamento integrale del corrispettivo o dall’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.

Il contributo a fondo perduto per le agenzie di viaggio: il calcolo del fatturato

In base a quanto detto finora, l’individuazione del fatturato per le agenzie di viaggio non è così agevole, ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.

In considerazione di ciò, nelle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto è specificato che:

per le operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficolto- so il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

In deroga alle indicazioni generali, secondo le quali devono essere considerate le fatture attive al netto Iva.

Essendo che applicheremo sia al 2019 che al 2020 lo stesso metodo, il risultato finale non subirà distorsioni rilevanti.

Dunque, il calcolo delle medie fatturato 2019 e 2020, deve essere effettuato sulla base delle indicazioni fin qui analizzate.