Per il secondo anno trova spazio nella dichiarazione dei redditi la flat tax sulle ripetizioni private dei docenti istituita con la Legge di bilancio 2019.

A tal proposito ricordiamo, infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione per la tassazione ordinaria è da farsi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata. Quindi, se ci riferiamo alla flat tax sui compensi percepiti da lezioni private nel 2020, la scelta è da farsi nel Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021 a seconda del modello dichiarativo utilizzato.

L’indicazione in dichiarazione dei redditi della flat tax ripetizioni private

Laddove il docente, con riferimento ai compensi derivanti da lezioni private e percepiti nel 2020 volesse optare per la tassazione ordinaria (quindi, NON preferisce la sostitutiva), dovrà riportare tali compensi al rigo D5 del Modello 730/2021 (rigo dedicato ai redditi derivanti da attività occasionale commerciale o di lavoro autonomo o da obblighi di fare, non fare e permettere) utilizzando il codice 5.

Nel caso in cui, invece, questi preferisse la tassazione sostitutiva, allora dovrà presentare oltre al Modello 730/2021 anche il quadro RM (rigo RM32) del Modello Redditi PF/2021.

Allo stesso modo, il contribuente che dovesse decidere di presentare l’intera dichiarazione dei redditi tramite Modello Redditi PF/2021, laddove voglia optare per la tassazione ordinaria compilerà il rigo RL15 (codice 6). Se, invece, vuole la tassazione sostitutiva, compila il quadro RM.

Flat tax ripetizioni private: i codici tributo per il versamento

Ricordiamo, infine, che il versamento della flat tax in commento è da farsi entro lo stesso termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF (per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi).

I codici tributo sono quelli istituiti con la Risoluzione n. 43/E del 2019 e sono:

  • 1854 (acconto prima rata)
  • 1855 (acconto seconda rata o unica soluzione)
  • 1856 (saldo).

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