Flat Tax al 7% per i pensionati che si trasferiscono al Sud o nelle Isole. La legge è ormai realtà e, grazie alle ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, adesso possono essere inoltrate le richieste da tutti i pensionati che vivono all’estero e sono disposti a ripopolare i Comuni del Sud Italia con meno di 20 mila abitanti. I dettagli sono stati forniti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate col provvedimento n. 167878 del 2019.

Istruzioni operative per ottenere la Flat Tax al 7%

L’opzione per il regime fiscale agevolato (Flat Tax al 7%) è disponibile per tutti coloro che decidono di trasferirsi a vivere nei comuni del Sud Italia con meno di 20.000 abitanti, indipendentemente dalla cittadinanza.

I requisiti da rispettare sono:

  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  • essere titolari di redditi da pensione erogata da soggetti esteri.
  • Registrare la residenza in un comune non superiore a 20mila abitanti di una delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo.

L’opzione è da esercitarsi in fase di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia, comprovata da apposita registrazione anagrafica e rimane valida di diritto per i cinque anni successivi.

Dichiarazione dei redditi

Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, la domanda al beneficio fiscale si perfeziona all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi e del relativo versamento dell’imposta pari al 7% dei redditi assoggettabili a Irpef a mezzo modello F24 secondo le scadenze ordinarie. Più precisamente il contribuente dovrà indicare in fase di dichiarazione dei redditi:

  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • gli stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva(è possibile infatti assoggettare ad imposta sostitutiva solo i redditi prodotti in un determinato Stato);
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Perdita del diritto

Il contribuente che si trasferisce al Sud Italia decade dal regime agevolato della Flat Tax nei casi seguenti:

  • venir meno dei requisiti richiesti dalla norma;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli «agevolati»;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

L’Agenzia delle Entrate controllerà i requisiti a seguito dell’esercizio dell’opzione e potrà chiedere al contribuente di versare le tasse secondo imposizione ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.

L’opzione della Flat Tax al 7% è inoltre inefficace qualora venga accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime fiscale agevolato precludono l’esercizio di una nuova opzione.