
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali, purché siano rispettate determinate condizioni. E’ questa una delle novità contenute nella legge di bilancio 2021 (commi da 44 a 47).
Detassazione degli utili per gli ENC dal 2021
In dettaglio è stabilito che gli utili percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
- non concorreranno alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 50%.
La misura agevolativa si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta 2021 e tra i beneficiari vi rientrano anche le stabili organizzazioni di detti enti nel territorio dello Stato.
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione fiscale gli utili provenienti da partecipazioni che i citati enti hanno in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
I requisiti per la detassazione degli utili degli ENC
Condizione essenziale per l’accesso alla detassazione è che gli enti in questione esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:
- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione (incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola); volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili
- prevenzione della criminalità̀ e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività̀ sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale
- arte, attività̀ e beni culturali.
Altra condizione da rispettare è che il risparmio d’imposta conseguito sia destinato al finanziamento delle attività di interesse generale di cui sopra, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
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