È stato finalmente firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui ENEA, per gli interventi che danno diritto al superbonus e sismabonus del 110% previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Lo ha comunicato il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) direttamente sul proprio sito istituzionale. Il decreto è stato inviato ora alla Corte dei conti per la registrazione. Il ministero fa anche sapere che è, invece, ancora in fase di completamento l’iter per ottenere il decreto attuativo che dovrà definire i requisiti tecnici per godere del beneficio.

Le modalità di utilizzo del superbonus 110%: quando serve l’asseverazione?

Il superbonus del 110% è stato previsto con l’art. 119 del citato decreto Rilancio e si concretizza in una detrazione fiscale (appunto nella misura del 110%) da godere in 5 quote annuali di pari importo, a fronte di spese, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per i c.d. interventi “trainanti”, ossia:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri di edifici esistenti;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni condominiali
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Inoltre, finiscono nel calderone del superbonus, purché fatti congiuntamente ad uno o più dei suddetti interventi, anche i lavori c.d. “trainati”, vale a dire gli interventi di efficientamento energetico (il classico ecobonus); l’installazione di impianti solari fotovoltaici; l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ad ogni modo, lo stesso decreto Rilancio prevede che il luogo della detrazione fiscale del 110%, il contribuente possa optare per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura. L’opzione ovviamente deve essere accordata dall’impresa che esegue i lavori.

Proprio con riferimento alla predetta possibilità di opzione per la cessione del bonus 110% o sconto in fattura, a tal fine è prevista la necessità del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione necessaria per godere dell’agevolazione (il visto può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai CAF) e dell’asseverazione rilasciata da un tecnico la quale andrà a certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini del beneficio fiscale e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione del tecnico per il superbonus 110%: perché due modelli?

Dunque, con il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, (dopo circolavano i modelli di asseverazione in bozza) viene pubblicata la modulistica ufficiale che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA, e diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Due sono i modelli pubblicati, poiché l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi (Allegato 1) oppure uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato (Allegato 2). La compilazione deve avvenire online sul portale ENEA. Una volta compilato, il modello andrà stampato, firmato (con apposizione del timbro del tecnico), digitalizzato ed inviato tramite lo stesso portale ENEA. Il tutto deve avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Vi si deve allegare copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione stesso, e copia del documento di riconoscimento. A questo proposito, infatti, vogliamo ricordare che il legislatore obbliga, chi vuole rilasciare l’asseverazione, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (si tenga, comunque, presente che ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa).

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