La firma digitale si estende anche agli atti societari, le novità previste nel Collegato fiscale della Legge di bilancio 2018.

La norma ha come obiettivo la semplificazione delle procedure per le imprese ed evitare le onerose pratiche burocratiche. La firma digitale consentirà la sottoscrizione dei documenti informatici, atti societari di trasformazioni e di scissione, oltre ai contratti di trasferimento di proprietà o il godimento di imprese soggette a registrazione.

Ricordiamo il maxiemendamento al Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018, D.L.

n. 148/2017, approvato definitivamente dal Senato, contiene novità sulla firma digitale introducendo il suo utilizzo nella sottoscrizione di atti societari tra cui la trasformazione, la fusione e l’assegnazione di azioni o quote societarie.

Firma digitale

Ricordiamo che dal 1 luglio 2016 la firma digitale ha piena efficacia, secondo il Regolamento UE eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature.

Il regolamento, stabilisce le condizioni in base alle quali gli Stati membri riconoscono reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche notificati e riconosciuti da parte di un altro Stato membro.

La firma digitale sostituisce la tradizionale firma apposta su carta, assumendo un valore legale.

Essa è composta da un supporto informatico (smart card o dispositivo USB) corredato da un PIN di abilitazione da parte del firmatario.

Apporre la firma digitale su un documento significa dargli valore, integrità, autenticità e non può essere ripudiato. La caratteristica di rilievo della firma elettronica è rappresentata dal certificato digitale di sottoscrizione che l’ente certificatore rilascia al titolare di una smart card.

Startup innovative, costituzione con firma digitale e senza notaio

Un importante provvedimento è stato adottato inserendo la firma digitale e sostituendo il notaio per la creazione delle Startup innovative dal 1° luglio 2016.

Non sono mancate le critiche a questo provvedimento, stabilito con decreto del Ministreo dello Sviluppo Economico, che prevede la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della startup senza notaio.

Tutti gli adempimenti necessari alla costituzione con la firma digitale e senza notaio, sono stati indicati nella circolare del Mise del 1° luglio 2016 n. 3691/C. Nella circolare si legge che tutti gli atti costitutivi e gli statuti delle Startup innovative devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma informatica appositamente predisposta startup.registroimprese.it.

La sottoscrizione con la firma digitale dell’atto deve avvenire da parte di ciascun contraente (o da parte dell’unico sottoscrittore, nel caso di srl unipersonale) senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell’ ufficio del registro imprese e delle norme antiriciclaggio.

Le novità nella legge di Bilancio 2018

Tra le tante novità nel Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017), si evidenzia anche l’art- 11/bis che prevede il deposito telematico degli atti di trasferimento con una nuova disposizione, al fine di agevolare l’uso della firma digitale alla sottoscrizione dei seguenti atti:

  • atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
  • atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
  • contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).

Se la norma sarà approvata ci saranno chiarimenti in materia, per evitare spiacevoli disguidi e problematiche applicative.