Come ormai noto, il legislatore, intervenendo, in sede di conversione in legge del decreto Liquidità, sull’art. 13 di quest’ultimo, ha previsto l’accesso gratuito e automatico al Fondo PMI, con copertura del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni e di importo fino a 30.000 euro (è stato innalzato, quindi, il precedente limite di 25.000 euro). Il beneficio resta possibile in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker.

L’ABI ha emanato gli ultimi chiarimenti con la Circolare Prot. UCR/001173 del 17 giugno 2020, la quale fa seguito a quelle del 6 giugno 2020 e 9 giugno 2020, cui si aggiunge la Circolare n. 12/2020 del Gestore del Fondo di garanzia per le PMI.

Per avere l’accesso al fondo garanzia l’interessato deve presentare domanda alla banca ed in questa sede si intende affrontare il caso in cui il soggetto presenti richiesta presso più banche.

Le regole dettate dall’ABI

In soccorso viene la Circolare ABI del 16 aprile scorso emanata quando ancora era in essere il vecchio limite di 25.000. In tale occasione, l’Associazione bancaria Italiana, aveva avuto modo di precisare che nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

Ne consegue che a fronte di un importo massimo garantibile di 30.000 euro, l’impresa ha due strade percorribili, ossia presentare richiesta di accesso al Fondo presso un’unica Banca X. Oppure potrebbe richiedere 20.000 euro alla Banca X e 10.000 euro alla banca Y. Se il contribuente presentasse domanda presso una terza banca, avendo raggiunto già il limite massimo finanziabile, vedrà rigettarsi la richiesta in tal senso.