Abbiamo già parlato in articoli precedenti del fatto che non è un obbligo, in caso di separazione e divorzio, il collocamento del figlio minore presso la madre.

A tal proposito si è pronunciata con diverse sentenze la Corte di Cassazione che in alcuni casi hanno consigliato l’affidamento del figlio in età scolare sempre alla madre, mentre il Tribunale di Milano ha sottolineato che nessuna norma stabilisce che la mamma vada preferita al papà nel collocamento dei figli minore. Entrambi i genitori sono uguali davanti alla legge e caso per caso, quindi, va deciso con quale dei due collocare i figli minori.

Una recente sentenza del tribunale di Catania del 2 dicembte 2016 ha ribadito che anche in caso di affidamento condiviso i figli minorenni possono anche essere collocati presso il padre se ques’ultimo risulta più capace della madre nell’accudirli. In mancanza di prove dell’incapacità di uno dei due genitori entrambi sono idonei per il collocamento dei figli, anche se in età scolare.

I figli vanno collocati non in base al reddito maggiore o minore dei genitori, il vero elemento distintivo è la capacità educativa del genitore collocatario e la sua relazione con il figlio.

Se il padre, quindi, risulta più equilibrato e il sui rapporto con i figli è più solido, nulla vieta che i figli siano collocati presso di lui, il che, però, non esclude l’affidamento condiviso.

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