Ho diritto al reddito di cittadinanza? E’ una domanda che si fanno in molti, tra i quali anche figli non sposati che però non vivono con i genitori e non sanno se risultano o meno a loro carico e nel nucleo familiare di origine. Cerchiamo di fare chiarezza, partendo sempre dal caso in cui ovviamente gli altri requisiti (economici, di reddito e lavorativi) si intendano soddisfatti.

Come viene considerato il nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza?

Stando alle previsioni del decreto n.

159 del 2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri il figlio maggiorenne non convivente coi genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori solamente quando:

  • è a loro carico a fini IRPEF;
  • non è sposato;
  • non ha figli.

Per capire se si ha diritto al reddito di cittadinanza quando si vive soli da nubile o celibe e senza figli è se si è carico dei genitori oppure no. Questi, infatti, potrebbero dichiarare i figli non conviventi a carico per risparmiare sulle tasse (portando in deduzione alcune spese).

La normativa originaria aveva stabilito che, ai fini del reddito di cittadinanza, rientrano nel nucleo familiare i componenti che risultano dall’ Isee. Non sempre questa composizione coincide con quella anagrafica. C’è anche da dire che il decreto 4/2019 ha introdotto alcune regole specifiche in base alle quali:

  • coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare Isee, qualora continuino a vivere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio risalgono a dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere accertato da verbale della polizia locale;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori rientra nel nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è sposato e non ha a sua volta figli;
  • i componenti già facenti parte del nucleo familiare Isee o dello stesso nucleo anagrafico continuano a farne parte ai fini dell’Isee anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione.

Un figlio è considerato fiscalmente a carico (si dice anche a carico ai fini Irpef, ovvero ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito:

  • non supera 2.840,51 euro annui, quando la sua età supera i 24 anni;
  • non supera 4 mila euro annui, quando età non è superiore a 24 anni.

Leggi anche:

Reddito di Cittadinanza: che cosa cambia se muore un componente del nucleo familiare?