È possibile vendere un veicolo gravato da fermo amministrativo? Posso cancellare il fermo amministrativo aderendo alla cosiddetta “rottamazione ter”? A partire da quando tale fermo viene del tutto annullato? Sono le domande che ci ha posto un lettore.

«Ho acquistato una moto con fermo amministrativo (a mia insaputa). Dopo verifiche, il precedente proprietario ha richiesto la rottamazione della cartella e la rateizzazione. Ho letto su alcuni siti, che pagando la prima rata, il fermo viene bloccato in modo da poter permettere l’utilizzo del mezzo, ma non viene cancellato. La cancellazione avviene solo quando il debito è stato ripagato.

Ora che la moto è intestata a me e non più al precedente proprietario, per togliere definitivamente il fermo, dovrò aspettare sempre che lui saldi l’intero importo del debito? Quando inizierà a pagare posso circolare? Dato che non è più lui il proprietario? O per entrambe i casi ci sono delle eccezioni?

Perché io sapevo che con il pagamento della prima rata il fermo veniva tolto, e poi dato che non era più il debitore ad essere il proprietario, qualora lui decidesse di non pagare più, il fermo non poteva ricadere sulla moto in quanto non è più di sua proprietà?»

Rottamazione Ter

L’articolo 3 del Decreto Legge n.

119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) grazie alla quale tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, potranno regolare le loro posizioni debitorie nei confronti dello stato.

In particolare, viene concessa la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo, contenuti nelle cartelle di pagamento, versando soltanto le somme dovute senza sanzioni o interessi di mora maturati.

È previsto, inoltre, il pagamento di tutte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, le spese delle procedure esecutive e diritti di notifica.

Il debito dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure attraverso un pagamento rateizzato.

È possibile vendere un veicolo gravato da fermo amministrativo?

La legge non fa alcun divieto circa la compravendita di veicoli sottoposti a fermo amministrativo, ne tanto meno il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) può rifiutarsi di accettare la richiesta di trascrizione di un trasferimento di proprietà.

Ma attenzione, qualsiasi contratto, ai sensi dell’art. 1375 C.C., deve essere eseguito secondo buona fede. Ciò si concretizza: “nell’obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte; nell’obbligo di solidarietà (2 Cost); nell’obbligo di protezione, cioè di evitare che i beni o la persona dell’altra parte subiscano pregiudizi”.

Non da meno, l’art. 1489 C.C. prevede che: «Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo».

In questi casi è possibile agire in giudizio per richiedere la restituzione del prezzo pagato, oltre che al risarcimento del danno.

Una recente sentenza ha dichiarato che: non vi è alcuna responsabilità da parte dell’acquirente, il quale non ha l’obbligo di consultare il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) prima dell’acquisto, proprio perché ciò è considerato non rientrante nella sfera dell’ordinaria dirigenza dell’acquirente.

La rottamazione delle cartelle congela il fermo amministrativo del veicolo?

Purtroppo, un fermo amministrativo, emesso in data anteriore alla vendita del veicolo in oggetto, mantiene tutti i suoi effetti anche in capo al nuovo proprietario.

Di recente, l’agenzia delle entrate si è espressa in merito all’argomento dichiarando che: «A seguito del pagamento della prima rata della definizione agevolata, l’agenzia delle Entrate-Riscossione, su istanza del contribuente, procede alla sospensione del fermo amministrativo iscritto in data anteriore».

Attenzione, in questo modo, il fermo amministrativo viene congelato ma non eliminato. Ciò significa che, il veicolo di fatto potrà circolare liberamente, ma per eliminare del tutto il fermo, bisognerà pagare regolarmente tutti gli importi dovuti.

Conclusioni

Riassumendo:

  • È possibile vendere un veicolo gravato da fermo amministrativo;
  • Un fermo amministrativo mantiene tutti i suoi effetti anche in capo al nuovo proprietario;
  • Aderendo alla rottamazione, è possibile utilizzare il veicolo fin dal pagamento della prima rata;
  • Per eliminare del tutto il fermo, bisognerà pagare regolarmente tutti gli importi dovuti;
  • Nel caso in cui il venditore non chiarisce che il veicolo è gravato da fermo amministrativo, è possibile agire in giudizio per richiedere la restituzione del prezzo pagato, oltre che al risarcimento del danno.

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