Buongiorno,

chiedo il vostro aiuto sul chiarire dei miei dubbi…

io ho un auto sulla quale pende un fermo amministrativo di circa 20.000 euro, il quale ho chiesto la rateizzazione e di conseguenza la sospensione momentanea, premetto che l’auto non ha neanche la metà del valore dell’auto che attualmente è valutata circa 8.000 euro, visto che era unico mezzo in famiglia e unico che poteva utilizzare la mia compagna x andare al lavoro, abitando a Casorate primo i pullman non adempiono pienamente ad orari di lavoro come guardia, ed unico mezzo per accompagnare il padre a fare le visite con la legge 104 intestata a lei. Non esistono altri mezzi in famiglia e neanche nella famiglia dei genitori.

Vorrei sapere se anche per il primo fermo dei 20.000 euro posso contestarlo come illegittimo per legge 104…

In sostanza mi è appena arrivata la notifica di avvenuta iscrizione di un secondo fermo amministrativo di una cifra di 924 euro in più di bolli che quando ho comprato la macchina la stessa Fiat mi ha detto che per cinque anni erano compresi….

vorrei appunto sapere se è legittimo iscrivere un secondo fermo amministrativo  sulla stessa auto, anche perché quando avevo rateizzato la macchina aveva ancora il finanziamento da pagare, quindi io ho pagato ben 2 rate negli stessi mesi…adesso ho appena finito di pagare il finanziamento e mi ritrovo un altro debito di nuovo che pende sulla stessa auto….altresì la mia compagna ha perso il lavoro e faccio a malapena a pagare la rata del primo fermo che ho rateizzato….e non credo che uno possa vivere tranquillo e mi sembra inutile a questo punto rateizzare e pagare se ogni qualvolta possano comunque farmi tutti i fermi amministrativi che vogliono anche se sospeso per rateizzazione ….

Faccio presente che la 104 è intestata alla mia compagna che ha la residenza nello stesso paese ma con indirizzo diverso, ma l’unica auto che ha a disposizione è questa e l’invalidità è del 100% del padre che deve accompagnarlo ogni qualvolta fino a Pavia.

E’ un pò incasinato ma spero mi possiate dare delle delucidazioni in merito.

Vi ringrazio anticipatamente

Distinti saluti.

 

Fermo amministrativo

Gentilissimo, il fermo amministrativo (art. 86, comma 1, DPR n. 602/72) è una delle procedure a disposizione dell’Agente esattoriale per la riscossione coattiva delle somme dovute da un contribuente.

Pertanto trascorsi infruttuosi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente può porre in essere una serie di misure esecutive e cautelari al fine di riscuotere gli importi intimati. Una delle misure maggiormente utilizzate è proprio il fermo amministrativo dell’autovettura o del motoveicolo. 

Si ricorda, a ragion di cronaca, che per importi inferiori a 1.000 euro il fermo potrà essere iscritto soltanto trascorsi 120 giorni dalla notifica del preavviso di fermo inviato per posta ordinaria. Non risulta, invece, possibile iscrivere il fermo per debiti inferiori agli euro 800. In base agli importi del debito è concessa la possibilità di iscrivere il fermo su una o più veicoli:

  • Per debiti tra gli 800 euro ed i 2.000 euro il fermo può gravare su un solo veicolo;
  • Per debiti compresi nel range 2.000-10.000 euro, la procedura di fermo può essere iscritta su un massimo di 10 veicoli;
  • Per debiti che eccedono i 10.000 euro l’Agente della riscossione può attivare la procedura sull’intero parco auto del contribuente moroso.

Venendo al suo caso, le Legge riconosce il diritto di iscrivere più fermi sullo stesso veicolo pertanto la procedura posta in essere dall’Agenzia Entrate Riscossione risulta corretta.

Fermo amministrativo: è possibile sui veicoli dei disabili?

Il nuovo codice della strada, agli articoli 213 e 214, riconosce la possibilità di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di una persona con disabilità. Spetterà a quest’ultimo dimostrare che il veicolo sia un bene necessario agli spostamenti, lavorativi o per le terapie e cure, presentando un’apposita richiesta all’Agente della riscossione correlata da una serie di documentazione necessaria a dimostrare la disabilità ed idonea a quest’ultimo per la cancellazione del fermo.

Lo stesso divieto di prosecuzione del fermo amministrativo si estende al veicolo del familiare che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.

Il suo caso, purtroppo, non rientra nella fattispecie su citata essendo l’autovettura intestata a Lei e non alla sua compagna. 

Altro caso in cui l’Agenzia Entrate Riscossione non può proseguire la procedura di fermo si configura nell’ipotesi in cui il contribuente dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del DPR n. 602/73, che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o dell’attività professionale esercitata.

Gli unici modi per sospendere e poi far togliere il fermo amministrativo sono rappresentati dal pagamento integrale del debito o dalla rateizzazione (previa presentazione di un’apposita richiesta  al pagamento della prima rata, il fermo viene sospeso sino all’integrale pagamento del debito per poi essere definitivamente revocato). In ultima, vista la riapertura dei termini per la c.d. “rottamazione ter” in cui rientrano i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 ed il 2017, è concessa la possibilità di sospensione del fermo aderendo alla definizione agevolata.

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