Fermo amministrativo auto. Una pratica frequentemente usata da Equitalia per procedere alla riscossione coattiva dei debiti dei contribuenti. Vediamo come funzione e cosa si può fare per difendersi.

Fermo amministrativo auto: cos’è

Equitalia procede alla riscossione coattiva dei debiti dei contribuenti  in tre diverse modalità:

1 – l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, 

2- può procedere all’espropriazione forzata ossia al pignoramento anche degli stipendi ( si veda a tal proposito il nostro articolo Pignoramento presso terzi: i nuovi limiti su stipendi e pensioni),

3 -può iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, come le autovetture.

Equitalia fermo amministrativo

Sostanzialmente il fermo  consiste in una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione, nella maggioranza dei casi Equitalia, attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione.

Preavviso fermo amministrativo auto

Prima di procedere al fermo amministrativo dell’auto, il debitore/contribuente deve ricevere un preavviso di fermo con cui lo si invita a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avviso che, altrimenti, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo ul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

Debito non estinto? Si passa al pignoramento

Se, in seguito al fermo, il debito continua a non essere pagato, l’agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta. E’ utile a questop unto ricordare che è vietato circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada e il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa che equivale al pagamento di una somma da €.1.886 ad €. 7.546, e di una sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Cancellazione fermo amministrativo

Il decreto sviluppo 2011, il decreto legge n. 70/2011 ha previsto che il debitore non è tenuto al  pagamento  di spese per la cancellazione del fermo amministrativo, né  all’agente  della  riscossione,  né  al  pubblico  registro automobilistico gestito dall’Automobile  Club  d’Italia  (ACI)  o  ai gestori degli altri pubblici registri.

Si può cancellare il fermo amministrativo, presentando al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) il provvedimento di revoca (liberatoria) che l’Agente della riscossione rilascia all’atto del pagamento integrale del debito unitamente alla quietanza di pagamento e all’originale del certificato di proprietà.

Opposizione fermo amministrativo: quale giudice decide

In tema di fermo, si ricorda la recente ordinanza delle Sezioni uniti civili della Corte di Cassazione, la numero 17844/2012, secondo cui per i ricorsi contro il preavviso di fermo amministrativo dei veicoli seguono la regola che vale per quelli contro l’iscrizione del fermo stesso. Ciò significa in sostanza che, se il debito che ha dato origine al fermo amministraitvo è di natura fiscale, il ricorso va presentato alla Commissione tributaria. Se invece il debito ha una natura diversa, la competenza è del giudice ordinario.