Buongiorno, ho delle ferie residue in scadenza al prossimo 18 giugno ma non farò in tempo ad usarle anche perché sono rientrata da due giorni a lavorare dopo la cassa integrazione a zero ore. Che cosa rischio ora? Mi saranno comunque scalate dalla busta paga di giugno? Le perdo? Non sono state previste deroghe dato quanto successo? Ho chiesto al datore di lavoro ma non mi ha saputo dire molto, se non che si informerà con la consulente del lavoro. Nel frattempo vorrei muovermi anche io per capire quali sono i miei diritti visto che non è stata una mia scelta di posizione quella di non usufruire delle ferie e di certo nessuno poteva prevedere questa recente interruzione dell’attività causa Covid”

Di norma un contratto full time prevede un minimo di 4 settimane di ferie, di cui due da spendere entro l’anno e le restanti due entro 18 mesi dall’anno di maturazione (quindi le ferie 2018 “scadono” a giugno 2020).

Ferie in cassa integrazione: si perde il diritto?

Riportiamo di seguito un estratto dell’interpello n. 19/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si spiega il motivo per il quale la cassa integrazione a zero ore per interruzione dell’attività sospende il diritto alle ferie.

Nello specifico, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Si può sostenere, pertanto, in risposta ai primi due quesiti avanzati, che l’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Tale soluzione appare in linea con le ipotesi derogatorie richiamate dalla circolare menzionata, in quanto nella fattispecie concreta si riscontri l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali richieste espressamente dall’art. 2109 c.c. Si ritiene, altresì, che le suddette necessità imprenditoriali potrebbero non giustificare, invece, un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, nelle ipotesi di CIG parziale. Ciò in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta[…]

Che cosa succede alle ferie non usufruite dopo 18 mesi: che significa che si perdono?

E’ principio generale, come giustamente da lei riportato che le ferie “scadono” dopo 18 mesi dalla data di maturazione.
Sul concetto di scadenza occorre però fare un chiarimento. Che cosa significa che scadono?
All’uopo è opportuno specificare che non è vero in assoluto che non si possono usare le ferie dopo i 18 mesi. Lo spartiacque determina una conseguenza specifica: dopo i 18 mesi dalla maturazione il datore di lavoro dovrà comunque corrispondere all’Inps i contributi sulle assenze residue non fruite. In busta paga questo si rifletterà come trattenuta della quota dei contributi Inps relativa ai suddetti giorni maturati. I contributi saranno recuperati al momento di utilizzo effettivo delle ferie o a fine rapporto. Quanto detto vale in linea generale tenuto presente che i singoli contratti di categoria possono prevedere condizioni diverse e/o un numero maggiore di ferie l’anno.