Con l’estate si moltiplicano le richieste di ferie al datore di lavoro. Molti lavoratori non conoscono però bene quanti giorni di ferie dispongono, quanti se ne possono richiedere e, più in generale, i loro diritti nello specifico. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane, salvo quanto previsto dal CCNL di appartenenza che potrebbe stabilire anche un numero di ferie superiore, soprattutto in base alla qualifica del lavoratore e all’anzianità. Il dipendente ha diritto di usufruire delle ferie maturate entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione e ha diritto, altresì, a poter usufruire di un riposo di due settimane continuative (se richiesto).

Il datore di lavoro non potrà negarlo e, in caso di diniego rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie fino a 5.400 euro.

Le ferie nel periodo estivo

Tuttavia, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle ferie maturate da ciascun lavoratore. Per le grandi aziende con migliaia di dipendenti, è il CCNL a stabilire certe modalità di fruizione, mentre per le imprese piccole e medie è solitamente il datore di lavoro a concordare il periodo di fruizione delle ferie. Spesso le Pmi chiudono i battenti in agosto “obbligando”, se così si può dire, i lavoratori a godere delle ferie maturate per il periodo estivo.

Le ferie non godute

Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi. Qualora il dipendente non usufruisse per tempo delle ferie maturate, il datore di lavoro sarà tenuto a imporle poiché non è più consentito monetizzarle. E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva  solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e per ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, come previsto per legge.