Ferie non godute: il datore di lavoro entro quando deve pagare i contributi?

La normativa vigente, relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati, prevede che:
Il datore di lavoro deve concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre di quest’anno per il 2015.
Il datore di lavoro deve concedere e far godere entro il prossimo 30 giugno 2016 le restanti due settimane di ferie.
La mancata fruizione, entro il 30/06/2016, dell’eventuale maggior periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva non è soggetta a sanzione.

Ferie non godute: smaltirle o liquidarle prima di andare in pensione?

Calendario scadenze ferie

Ecco il calendario delle scadenze ferie non godute con il pagamento dei contributi da versare:

  • 30.06.2016 scadenza fruizione ferie anno 2014
  • 20.08.2016 pagamento contributi su ferie non godute anno 2014
  • 31.12.2016 fruizione minima di 2 settimane ferie maturate anno 2016
  • periodo 01.01.2016 – 30.06.2017 fruizione ferie residue anno 2016
  • 30.06.2017 scadenza fruizione ferie residue anno 2015
  • 21.08.2017 pagamento contributi su ferie non godute anno 2015.

Quindi, le ferie maturate da un lavoratore nell’anno 2015 possono essere godute entro il 30 giugno 2017.

Ferie non godute: dovranno essere pagate entro il 30 giugno?

Quanto vanno pagati i contributi se le ferie non sono godute?

Se il lavoratore non usufruisce delle ferie, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, di tutte le ferie spettanti, il datore di lavoro è obbligato a pagare, comunque, i contributi sulle ferie anche se il lavoratore non le ha godute.

I contributi sulle ferie non godute andranno pagate entro il giorno 20 di agosto del 2° anno successivo alla maturazione, assieme alla contribuzione del mese di luglio. Come si evince nel prospetto sopra indicato, il 21 agosto 2017 (il 20 è domenica) vanno versati i contributi sulle ferie non godute maturate nell’anno 2015.

L’importo dei contributi da versare sarà determinato applicando le percentuali dovute sull’imponibile pari al compenso spettante per le ferie non godute

Ferie e recupero dei contributi

Se il lavoratore fruisce delle ferie residue in un periodo successivo, il datore di lavoro può recuperare i contributi già versati, attraverso il flusso uniemens.