La riforma delle unioni civili 2016 non ha effetti solo nel diritto di famiglia in senso stretto. Per quanto riguarda la normativa del lavoro occorre considerare come cambiano i diritti dei lavoratori che finora sono stati subordinati al vincolo del matrimonio. Rientrano in questa analisi ferie matrimoniali, TFR, congedi e permessi.

Riforma unioni civili e pensione di reversibilità: cosa cambia

Se infatti si è parlato della pensione di reversibilità per le coppie di fatto, meno è stato detto su questi aspetti legati al mondo del lavoro.

L’articolo 1 della legge sulle unioni civili infatti ha stabilito che “le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi” siano considerate equivalenti a tutti gli effetti alle disposizioni tra partner, anche dello stesso sesso. Per vedersi riconosciuti gli stessi diritti delle coppie sposate, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro il certificato che conferisce lo status di “unito civilmente”.

TFR coppie di fatto: cosa cambia con la riforma delle unioni civili

In caso di morte del lavoratore, l’indennità per il trattamento di fine rapporto non goduta va corrisposta al partner unito civilmente. Inoltre, sempre relativamente al Tfr, si applica anche l’articolo 12-bis della L.898/70, per cui all’ex coniuge divorziato e non risposato, spetta il 40% del Tfr percepito dall’altro coniuge in caso di cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli anni in cui quest’ultimo è coinciso con il matrimonio (o con l’unione civile).

Ferie matrimoniali: diritti delle coppie di fatto

Anche la disciplina delle ferie matrimoniali va ritenuta estesa alle unioni civili, sia per quanto riguarda quelle indennizzate dall’Inps sia per quelle riconosciute nei contratti collettivi nazionali.

Congedi e permessi lavoro unioni civili

Per lo stesso motivo appare logico considerare estensibile il diritto al permesso (pari a 3 giorni) per gravi motivi familiari, ex articolo 4 della Legge 53/00 che lo riconosce in caso di decesso o di comprovata grave infermità del coniuge.

Analogamente è applicabile la disciplina del congedo biennale ex lege 151/01, previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità documentata.

Mutui coppie di fatto: le regole dopo la riforma