L’Aran ha precisato che ferie e malattia per i dipendenti statali non possono essere fruire come permessi per uscire dal lavoro prima o entrare dopo. Ferie e malattia, quindi, non possono essere fruiti ad ore.

A sciogliere i dubbi è l’Aran che fornisce linee guida per la fruizione di ferie, malattia infortuni sul lavoro e cause di servizio per gli statali.

Il presidente dell’Agenzia Sergio Gasparrini chiarisce che si tratta di indicazioni operative che ricalcano le istruzioni riportate nelle raccolte sistematiche dell’Aran degli ultimi anni.

Nessun cambiamento interpretativo, quindi, è intervenuto in materia.

Le linee guide dell’Aran riguardano tutti i settori della Pubblica Amministrazione dai ministeriali agli insegnanti e assumo un particolare interesse proprio per la loro pubblicazione in prossimità dell’arrivo delle ferie estive.

La fruizione delle ferie non può avvenire ad ore e lo stesso vale per la malattia. Chi, quindi, vorrebbe dimezzare la giornata per poter partire per le ferie la sera, ad esempio, o chi vorrebbe far ricadere i permessi ad ore per le visite specialistiche sotto la voce malattia, è avvisato che non è possibile farlo.

Il dipendente della pubblica amministrazione, inoltre, anche se si trova in ferie può essere richiamato al lavoro anche se in questo caso scatta il risarcimento. L’amministrazione, infatti, può richiamare al lavoro il dipendente per oggettive e prevalenti necessità di organizzazione ma al lavoratore spetta il rimborso delle spese documentate di viaggio.

L’Aran, inoltre chiarisce che non ci sono disposizione che vietano la fruizione delle ferie successivamente ad un assenza per malattia senza la ripresa del servizio. Inoltre si possono sospendere le ferie per malattia ma solo dietro documentazione medica. A differenza della malattia, precisa l’Aran, non possono essere fruiti i permessi della legge 104 in mezzo alle ferie.

L’Aran chiarisce, inoltre, che la malattia non può essere utilizzata per svolgere attività sindacale che non è compatibile con il riposto psico-fisico necessario alla ripresa dell’attività lavorativa.

Per l’attività sindacale, quindi, si deve ricorrere ai permessi specifici.