Il dipendente pubblico che non usufruisce delle ferie maturate, le perde. A confermare tale principio è una recente sentenza del TAR della Valle d’Aosta, la prima del 2020, esaminando un ricorso presentato da un ispettore di Polizia Penitenziaria nei confronti della propria amministrazione.

Le ferie dei lavoratori sono un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione. Non tutti hanno però ben presente come si maturano, come si usufruiscono ed entro quando devono essere utilizzate. Esiste ancora una profonda ignoranza nel nostro Paese sul periodo di assenza dal lavoro al punto che, in certi casi, si pensa di fare un torto al datore di lavoro andando in ferie.

Le ferie, un diritto sacrosanto del lavoratore

Ebbene, tutto questo è falso. La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile: qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo. Non solo, l’illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie, oltre ad essere sanzionato invia amministrativa, provoca anche un danno patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. Da qui si evince come le ferie, intese come periodo di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche, sia un diritto irrinunciabile e quasi un obbligo per il datore di lavoro. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto e non può essere monetizzato.

Il comportamento del datore di lavoro

Detto ciò, però, bisogna tenere anche in considerazione il comportamento del datore di lavoro, soprattutto se pubblico. Questi deve sempre informare il dipendente del periodo entro il quale le ferie maturate vanno usufruite e solo, qualora il lavoratore adeguatamente informato non le utilizza nei termini, le perde. Questo perché, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di stare a casa. Generalmente i contratti nazionali del pubblico impiego prevedono che le ferie vadano usufruite entro l’anno o nel periodo di riferimento.

In ogni caso una parte delle ferie maturate possono essere riportate nell’anno successivo, ma vanno comunque usufruite entro i termini stabiliti dai contratti e in ossequio alla direttiva europea numero 88 del 2003 in materia di riposi dei lavoratori.

Maturazione e godimento delle ferie

Per quanto riguarda la maturazione, la legge prevede che ogni lavoratore maturi 4 settimane di ferie ogni anno di lavoro (ma ci sono modi leciti per avere più ferie quando esse non bastano), corrispondenti a 28 giorni di calendario. La metà devono essere fruite entro l’anno di maturazione e l’altra metà, invece, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Il periodo di assenza dovrà essere retribuito dal datore di lavoro come se fosse stato lavorato, ad eccezione di quanto possa prevedere il singolo contratto collettivo di lavoro. Le ferie devono essere usufruite entro la scadenza prevista e non possono essere monetizzate salvo particolari eccezioni e cioè quando si tratta di periodi di riposto extra (se previsti dal contratto), quando il contratto di lavoro è a tempo determinato inferiore a 1 anno, per determinate qualifiche di operai come quelli del settore edile e, infine, quando cessa il rapporto di lavoro.

Fonti e collegamenti esterni

  1. Sentenza Tar Valle d’Aosta 17 gennaio 2020, n. 1 su giustizia-amministrativa.it