Ferie azzerate e diminuzione orario di lavoro nel passaggio da una cooperativa all’altra, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, ho letto sue risposte su fisco, vorrei porle dei quesiti, lavoro da 16 anni x una Coop. x Minori Penali, con contratto ccnl Cop sociali. A maggio la coop viene esclusa per inadempienza contrattuale e il servizio viene affidato per tre mesi a un’altra coop che mi azzera gli scatti, può farlo?

A settembre viene affidato ad una terza Coop per altri tre mesi e questa mi riduce l’orario di lavoro da 38 a 30 portando tutti a 30 anche chi aveva 18, può farlo?

Grazie

In riferimento alle ferie azzerate, esaminiamo in breve le garanzie dell’articolo 37 dei CCNL Cooperative Sociali, che si riferiscono a tutti i casi appalto, convenzione o accreditamento.

“L’articolo 37 prevede il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante deve dunque intendersi nell’ottica di quello scopo, enunciato in premessa, “di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale”.

L’art. 37 CCNL impone, quindi, il passaggio diretto dei lavoratori, alle stesse condizioni già in forza sull’appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante. L’art. 37 è valido in tutti i casi di appalto, convenzione o accreditamento)”.

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Passaggio di cooperativa e riduzione dell’orario lavorativo

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la modifica dell’orario di lavoro, delle mansioni, delle condizioni del contratto di lavoro, non può essere imposta al lavoratore, ma può essere attuata solo con un accordo tra le parti. L’accordo, vista la natura del rapporto, deve essere provato per iscritto.

La Corte ha più volte dichiarato illegittima la riduzione dell’orario di lavoro disposta dalla società subentrante in assenza di un accordo scritto dal quale si evinca il consenso del lavoratore, ritenendo che neppure un eventuale accordo sindacale,  se privo del consenso individuale del singolo lavoratore,  possa autorizzare e legittimare il datore di lavoro subentrante a modificare l’orario di lavoro preesistente.

(Sentenza n. 16089 del 14.7.2014).

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