L’Agenzia delle Entrate, con il principio di di ritto n. 23/2019, specifica le sanzioni previste nel caso in cui le fatture elettroniche vengano scartate dallo SDI.

Per l’ADE sono da ritenersi come fatture omesse, per tanto verranno applicate le sanzioni previste per quest’ultime.

Le sanzioni previste

L’ADE, nero su bianco, comunica che «le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse». La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta, innanzitutto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.

lgs. n. 471 del 1997, inerenti la “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

Per le violazioni di questo tipo, sono previste le seguenti sanzioni:

  • «Fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4)»;
  • «Da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016)».

Inoltre possono anche essere applicati gli istituti del “concorso di violazione e continuazione” del “ravvedimento operoso”.

Quando non possono essere applicate queste sanzioni?

L’ADE, nel comunicato sopracitato, puntualizza che lo stesso legislatore ha statuito, soltanto per il primo semestre di applicazione della fatturazione elettronica, che le sanzioni di cui all’art. 1, comma6, del d.lgs. n. 127 del 2015:

  • «Non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata»;
  • «Sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile».

Principio di diritto n.

23: “Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Omessa fatturazione – Sanzioni applicabili“.

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