La fattura elettronica può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; dunque il fornitore non deve per forza emettere la fattura al momento della consegna dei beni o all’atto della ricezione del pagamento per la prestazione dei servizi.

 

Ciò incide anche sui termini per detrarre l’iva sugli acquisti. La detrazione può essere esercitata al più tardi  nella dichiarazione annuale dell’anno nel quale la fattura d’acquisto è stata ricevuta.

 

Come opera la detrazione laddove inviata la fattura elettronica, il cliente è impossibilitato a riceverla, ad esempio perché ha la casella di posta piena o per altri problemi tecnici.

I presupposti per la detrazione dell’Iva

Affinché l’Iva sugli acquisti possa essere detratta è necessaria la presenza di diversi presupposti.

 

A tal proposito, l’esercizio della detrazione dell’Iva a debito implica:

 

  • l’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972,
  • il possesso della relativa fattura.

 

Inoltre è necessario che la fattura sia annotata in contabilità.

 

Entro quando si può detrarre l’Iva?

 

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Art.19 D.P.R. 633/1972 post modifiche D.L. 50/2017.

 

Difatti, l’imposta pagata sugli acquisti può essere detratta al più tardi nella dichiarazione annuale dell’anno nel quale la fattura d’acquisto è stata ricevuta.

 

Considerando le fatture elettroniche possono essere trasmesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, si viene a creare una possibile discrepanza tra:

 

  • data dell’operazione (data fattura) e
  • data di consegna della fattura stessa,

 

il legislatore è intervenuto per intercettare i possibili effetti negativi derivanti da tale disallineamento ai fini della detrazione dell’Iva.

 

Il D.L. 119/2018, art.14, è intervenuto sull’art.1 comma 1 del DPR 100/1998 disponendo che:

 

  • entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa
  • ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

 

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Ad esempio l’Iva relativa ad un acquisto di merci effettuato il 27 settembre 2020, con fattura ricevuta e annotata a ottobre comunque annotata entro il 15 di ottobre, può concorrere alla liquidazione di settembre. Se ricevuta ad ottobre ma annotata dopo il 15 dello stesso mese, l’Iva concorrerà alla liquidazione di ottobre.

Se l’annotazione avviene nel 2021? 

L’annotazione della fattura ricevuta nel 2020, deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020, in apposito sezionale ossia entro il 30 aprile 2021; in tale caso l’Iva con concorre alla liquidazione del 2021 ma a quella del 2020.

 

Al contrario:

  • con operazione effettuata a cavallo d’anno (ad esempio 28 dicembre)
  • ricezione fattura in data 4 gennaio 2021,
  • registrazione entro il 15 febbraio,

 

l’Iva potrà essere detratta a partire dalla liquidazione di gennaio 2021.

Le indicazioni per le fatture elettroniche

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’Iva, nei rapporti B2B:

 

  • per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)
  • per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna(ricezione) del documento.

Le fatture elettroniche non consegnate

Nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI(sistema di interscambio) non riuscisse a consegnarla, ad esempio perché il cliente ha la casella piena, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide:

 

  • con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata,
  • “Consultazione dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

Difatti, come da provvedimento, Agenzia delle entrate, 30 novembre 2020, il fornitore che ha emesso la fattura, deve comunicare al cliente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata sopra citata.

 

Attenzione, tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

 

Detrazione iva in caso di problemi tecnici nella consegna della fattura
Data operazione 30 settembre
Emissione e trasmissione fattura tramite Sdi 5 ottobre
Presa visione della fattura nell’area riservata Fatture e corrispettivi 7 ottobre
Annotazione fattura 14 ottobre
Competenza detrazione Ottobre