Fatture elettroniche e corrispettivi elettronici inviati in ritardo. L’Agenzia delle entrate, con un provvedimento pubblicato ieri, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea, ha approvato le modalità mediante le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi (nell’ordine, articolo 21, comma 4, decreto Iva e articolo 2, comma 6-ter, Dlgs n. 127/2015), affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate.

Dunque, siamo nell’ambiato del cosiddetto adempimento spontaneo o compliance.

Fattura elettronica. Entro quanto va emessa?

Le comunicazioni finalizzate all’adempimento spontaneo segnalano nel caso del provvedimento approvato ieri, ritardi nell’emissione e successivo invio delle fatture elettroniche o nell’invio dei corrispettivi elettronici.

Innanzitutto, è utile chiarire entro quando va emessa una fattura, elettronica o cartacea poco importa, ed entro quanto vanno inviati i corrispettivi elettronici (gli scontrini elettronici per intenderci).

Ebbene, in base all’art.6 c.4 del DPR 633/1972,

la fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.

Da qui, in base all’art.6:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Una volta individuato il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura ordinaria deve essere emessa entro 12 giorni. La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.

Il termine di 12 giorni vale anche per la trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle entrate.

Fatture elettroniche e corrispettivi. Arrivano le lettere del Fisco

Arriviamo così al provvedimento di ieri, tramite il quale il Fisco vuole favorire l’adempimento spontaneo del contribuente, permettendogli di sanare il tardivo invio delle fatture e dei corrispettivi pagando delle sanzioni ridotte.

Le sanzioni sono quelle di cui all’art.6 del D.Lgs 471/1997.

Detto ciò,  l’Agenzia delle entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche: l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo; tipo di fattura; tipo documento; numero e data della fattura/documento;
data di trasmissione e identificativo dello Sdi file.

Per i corrispettivi giornalieri, la comunicazione riguarda: l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo; il numero identificativo dell’invio; la matricola del dispositivo; la data di rilevazione e quella di trasmissione.

Fatture elettroniche. Come rimediare agli errori del Fisco

Le soluzioni per sanare le irregolarità segnalate dal Fisco, possono essere diverse a seconda che il tardivo info abbia inciso o meno sul totale dell’Iva da versare.

In particolare:

  • se l’errore non ha inciso sula corretta determinazione e liquidazione del tributo, il contribuente potrà ricorrere a una delle misure di cui alla c.d tregua fiscale ossia alla regolarizzazione delle irregolarità formali versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta;
  • oppure, se l’errore ha inciso sula corretta determinazione e liquidazione del tributo, è percorribile la strada del c.d. ravvedimento speciale.

In tale ultimo caso, il contribuente dovrà versare entro il 31 marzo 2023 un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Inoltre, come da provvedimento di ieri, la posizione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso ordinario.

Il ravvedimento è ammesso anche laddove la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr, n. 600/1973).