Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 ottobre 2020, del decreto n. 132 del 24 agosto 2020 è stato modificato il Dm n. 55/2013, recante le regole per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stato inserito il nuovo articolo 2-bis, dove vengono individuate nuove cause per cui le fatture elettroniche ricevute non possono essere accettate da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche

Ai sensi del nuovo articolo 2-bis del decreto interministeriale del 03/04/2013 n. 55 – Min. Economia e Finanze, dunque, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  1. fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Ad ogni modo, si legge al comma 2 del presente articolo:

“Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Infine, il rifiuto della fattura elettronica deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml (allegato B dello stesso Decreto).

Il documento deve indicare una delle cause del rifiuto elencate al primo comma del nuovo articolo 2-bis

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