La Legge di bilancio 2021 semplifica gli adempimenti contabili per i contribuenti Iva trimestrali. L’obbligo di annotazione delle fatture in registi Iva  deve essere rispettato entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. In tal modo sono allineate  le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.

La Liquidazione dell’Iva: mensile o trimestrale

La liquidazione dell’Iva può essere mensile o trimestrale.

Di conseguenza possiamo distingue tra contribuenti mensili e trimestrali:

  • contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
  • contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre).

Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento trimestrale l’eventuale debito d’imposta deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse.

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a (c.d contribuenti minori, ex art.66 del DPR 917/86, TUIR):

  • 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi,
  • 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

La liquidazione dell’Iva presuppone a monte che le fatture siano registrate negli appositi registri Iva, acquisti e vendite.

La registrazione delle fatture

Rimanendo sui contribuenti minori. Sebbene tali contribuenti possano liquidare l’IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l’obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all’articolo 23 del DPR 633/1972, decreto Iva.

L’annotazione avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture di acquisto devono invece essere annotate, ex art.25 del decreto Iva:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le novità della Legge di bilancio 2021: più tempo per annotare le fatture

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell’imposta.

Infatti, per i contribuenti trimestrali, vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA (art.23 decreto Iva) con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. A tal fine la norma prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Tali indicazioni dovrebbero valere anche per le fatture differite.

Vengono così confermate le indicazioni contenute nelle prime bozze della Legge di bilancio 2021.

A tal proposito si veda l’articolo completo Legge di bilancio 2021: registrazione delle fatture posticipata.