Per i contribuenti che agiscono in regime forfettario, tra le semplificazioni di cui godono rientra l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica. Questi, infatti, ad oggi, a differenza delle altre partite Iva, possono ancora emettere fattura cartacea.

Per i forfettari, dunque, la fatturazione elettronica resta una facoltà e non un obbligo. Ma cosa succede se a chiedere la fattura elettronica è il cliente? Il forfettario è obbligato ad emetterla elettronicamente o può rifiutarsi ed emetterla quindi, in carta?

Le semplificazioni per i forfettari

Le partite Iva che operano nel forfettario, godono di una serie di semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sul reddito.

In dettaglio:

I contribuenti che applicano il regime forfetario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica (tranne il caso in cui destinatario della fattura sia la pubblica amministrazione). Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati (nella dichiarazione dei redditi, devono però indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi)
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Gli obblighi dei forfettari: la gestione della fattura elettronica

Restano fermi, invece, anche in capo ai contribuenti forfettari i seguenti adempimenti:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il forfettario, quindi, è sempre obbligato a certificare i corrispettivi.

Ciò è fatto con l’emissione dello scontrino elettronico (se trattasi di commercianti al minuto) o della fattura (ricordiamo che per i commercianti al minuto l’obbligo di emettere fattura sussiste solo se richiesta dal cliente altrimenti è sufficiente lo scontrino elettronico).

Detto ciò, non c’è nessuna norma che obbliga il forfettario ad emettere fattura in modalità elettronica e ciò nemmeno laddove la richiesta pervenga direttamente dal cliente. Il forfettario può, dunque, rifiutarsi limitandosi ad emettere quella cartacea.

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