In linea di principio, gli omaggi e, in generale, le cessioni a titolo gratuito di beni o servizi possono essere fatturati con o senza rivalsa dell’Iva e, di concerto, è possibile emettere autofattura.

Questo è quanto si può evincere dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019, avente ad oggetto: “chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.

Autofattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

L’autofattura è quel documento contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura, ma se ne differenzia in quanto:

  • L’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
  • Cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (cfr. l’articolo 2, comma 2, del decreto IVA).

Rientrano in queste ipotesi:

«Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

L’autofattura dovrà necessariamente essere elettronica ed inviata tramite SdI».

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