Cosa cambia dal 2021 per la fatturazione elettronica? Con il nuovo anno cambiano le specifiche tecniche e ci saranno interessanti novità circa la compilazione del tracciato XML da trasmettere al SdI.

Fatturazione elettronica 2021: ecco le novità dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 e ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica.

La versione 1.6.1 sostituirà la precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Fino alla fine dell’anno è previsto un periodo transitorio di applicazione poi, dal 1° gennaio 2021, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche.

Tali novità impattano sull’applicazione del reverse charge con la possibilità di emissione di un documento elettronico legato all’integrazione della fattura.

Pertanto, fino alla fine dell’anno il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

Dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, il Sistema di interscambio, accetterà solamente le fatture digitali.

Fatturazione elettronica 2021: Codice natura della transazione

Ecco di seguito tutti i codici relativi alla natura della transazione da inserire in fattura elettronica.

Codice  Descrizione dell’operazione

  • N1 Operazioni escluse ex art. 15
  • 1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
  • 2 Operazioni non soggette – altri casi
  • 1 Operazioni non imponibili – esportazioni
  • 2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 Operazioni esenti
  • N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
  • 1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • 2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • 3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • 4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
  • 5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • 6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • 7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • 8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
  • 9 Inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72).

Integrazione Fattura Elettronica in caso di Reverse Charge

Le nuove specifiche tecniche permettono una serie di semplificazioni per quanto riguarda l’integrazione della fattura elettronica legata all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Rientrano nel c.

d. reverse charge le seguenti operazioni:

  • le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
  • le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative agli edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72).