La fattura immediata deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Può accadere che per svariate ragioni la stessa sia scartata dal sistema di interscambio. In tale caso il contribuente ha cinque giorni per correggere la fattura. Trascorsi i quali si configurano violazioni dell’obbligo di documentazione delle operazioni.

 

Ecco in chiaro come è possibile ravvedere l’omessa trasmissione della fattura immediata.

I termini di emissione della fattura elettronica o cartacea

La fattura immediata può essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro 12 gg dall’effettuazione dell’operazione.

 

Ciò comporta che, anche se:

 

  • l’esercente emette la fattura entro le  le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) ovvero
  • in uno dei successivi 12 giorni (articolo 21, comma 4, primo periodo, del DPR 633/1972) decreto IVA,

 

la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.

 

Tuttavia i 12 giorni di tolleranza possono essere sfruttati per  per la trasmissione della fattura elettronica all’Agenzia delle entrate.

Tecnicamente la fattura è inviata al Sistema di Interscambio (S.d.I.).

 

Ipotizzando un’operazione effettuata il 28 agosto 2020, la fattura potrà essere :

 

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 agosto 2020);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (9 settembre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione ( 28 agosto 2020);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 agosto 2020) e il termine ultimo di emissione (9 settembre), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 agosto 2020).

Lo scarto della fattura

L’Agenzia delle entrate ( in realtà è il sistema di interscambio):

 

  • per ogni file  della fattura elettronica o
  • lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

 

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni  una “ricevuta di scarto” del file.

 

Nella ricevuta è indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.

 

Attenzione, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

L’operazione dunque non è documentata.

 

Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta.

 

Difatti, l’esercente ha 5 giorni per correggere ed inviare correttamente la fattura. Senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/72. Ad ogni modo è consigliato  ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata (circolare, Agenzia delle entrate, n° 13/2018).

La violazione del termine di emissione

Trascorsi i 5 giorni dallo scarto senza che l’esercente regolarizzi la fattura, si configurano comportamento sanzionabile. L’operazione non è stata documentata.

 

Troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art.6 del D.lgs 471/1997.

Le sanzioni da versare: ammesso il ravvedimento

Nello specifico le sanzioni applicabili sono fissate a seconda se si tratta di operazioni con Iva esposta o meno.

 

Nel primo caso, le sanzioni vanno dal novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato; la sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

 

Al contrario, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o in reverse charme (operazioni con Iva non esposta), la sanzione va dal va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Inoltre, tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

Ad ogni modo, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso; a tal fine sarà necessario:

 

  • inviare la fattura all’Agenzia delle entrate;
  • versare la relativa imposte nonchè le sanzioni ridotte e gli interessi.

 

Se il contribuente è tempestivo nel far concorrere l’Iva nella liquidazione mensile/trimestrale di competenza, la sanzione da ravvedere è quella di 250 euro. In tale caso l’errore non incide sulla liquidazione dell’imposta.

 

Ipotizzando un ravvedimento effettuato entro 90 giorni dall’errore/omissione, la sanzione da versare sarà pari a € 27,78 (1/9 di 250 euro).