Con una modifica al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alla PA (Pubblica Amministrazione), sono stati fissati i casi in cui quest’ultima può rifiutare il menzionato documento fiscale.

Le specifiche casistiche sono elencate nel decreto MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) n. 132 del 24 agosto 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020.

Il rifiuto della fattura elettronica alla PA: ecco i casi previsti

Il menzionato decreto, nel dettaglio, stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata fatta verso chi è destinatario della trasmissione
  • omessa o errata indicazione in fattura del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), salvo i casi in cui questi codici non vanno indicati
  • omessa o errata indicazione in fattura del codice di repertorio
  • omessa o errata indicazione in fattura del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo
  • omessa o errata indicazione in fattura del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il rifiuto della fattura elettronica, tuttavia, non può esserci se la mancanza dei predetti dati è correggibile mediante note di variazione.

Le novità in commento entrano in vigore dal giorno 6 novembre 2020.