La fattura elettronica può essere inviata o ricevuta anche tramite PEC. Di solito, tale modalità viene scelta da coloro che non hanno necessità di emettere un numero elevato di fatture e quindi scelgono un canale di invio più facile da gestire. Le fatture possono essere trasmesse anche tramite l’indirizzo PEC del proprio consulente o tramite portali che offrono servizi di gestione delle fatture elettroniche. In tali casi non è necessario fornire alcuna delega al proprio commercialista. La delega è necessaria laddove si voglia appunto demandare al proprio consulente l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia delle entrate.

Si pensi ad esempio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.

E’ lecito chiedersi se, quale indirizzo PEC, possa essere scelto anche uno diverso da quello registrato in INIPEC, indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Ebbene, in questo articolo ci soffermeremo proprio su tale aspetto.

L’obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico XML in transito dal Sistema di interscambio (S.d.I). Insieme all’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi la fattura elettronica rappresenta una delle novità più importanti  degli ultimi anni in ambito fiscale. Non tutti sono tenuti ad adottare il formato elettronico, basti pensare ai contribuenti forfettari o ai c.d. minimi. Infatti, per tali soggetti, la fattura elettronica rappresenta solo un’opzione. Con alcuni vantaggi sui termini di accertamento delle imposte.

Accanto ai soggetti che possono adottare la fattura elettronica, ce ne sono altri per i quali vige un divieto di emissione della fattura in formato elettronico nei rapporti con i privati. Il riferimento è agli operatori sanitari e alle prestazioni effettuate nei confronti dei privati.

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, più volte modificato, sono stati regolati i vari aspetti operativi legati alla fatturazione elettronica.

Il provvedimento ammette l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche anche tramite PEC.

L’invio delle fattura elettronica tramite PEC

Ai fini dell’invio della fatture elettronica è possibile utilizzare:

  • un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
  • la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

Come anticipato sopra l’invio e la ricezione possono venire anche tramite la propria PEC.

Il file della fattura elettronica deve essere allegato al messaggio di posta elettronica.

Come già visto nel nostro articolo Fatturazione elettronica anche tramite PEC, prima dell’invio la fattura deve essere predisposta. Ciò può avvenire con:

  1. una procedura web, che oltre a predisporre consente anche di trasmettere le fatture elettroniche; per utilizzare questa procedura occorre accedere al portale “Fatture e Corrispettivi
  2. un software per PC fisso disponibile, con la sua guida, al seguente link; tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;
  3. un’App denominata “Fatturae” disponibile negli store IOS o Android; questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche.

Dopo averla predisposta, è necessario allegarla al  messaggio di posta elettronica certificata. Nella predisposizione del file è necessario specificare l’indirizzo telematico al quale il cliente riceverà la fattura.

Fattura elettronica tramite PEC: indicazioni operative

Nello specifico:

  1. un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente
  2.  un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Dunque i passi da seguire sono i seguenti:

    1. predisporre il messaggio di PEC;
    2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
    3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo [email protected].
      it.

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche ( si vedano le FAQ ufficiali sulla fatturazione elettronica).

Attenzione, la fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, è considerata non emessa.

In tale caso si va incontro a specifiche sanzioni. Ad ogni modo è ammesso il ravvedimento dell’omessa trasmissione.

Fattura elettronica: PEC non registrata in INIPEC

E’ lecito chiedersi se quale indirizzo PEC per inviare/ricevere la fattura elettronica, possa essere scelto anche uno diverso da quello registrato in INIPEC, indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Ebbene la riposta è affermativa.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate sul proprio portale fatture e corrispettivi:

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).

Difatti, è ammessa la gestione della fattura elettronica tramite una PEC non registrata in INIPEC.

Inoltre, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche può avvenire anche attraverso  l’indirizzo telematico (es. PEC) del proprio consulente. Oppure tramite portali che offrono servizi di gestione delle fatture elettroniche. In tali casi, non è necessario fornire alcuna delega al proprio commercialista. La delega è necessaria laddove si voglia demandare al proprio consulente l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia delle entrate. Si pensi ad esempio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.

La fattura elettronica sarà comunque recapitata all’indirizzo telematico riportato nella stessa fattura.

Naturalmente se tramite l’apposito servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate, il cliente ha già registrato l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) la fattura sarà recapitata proprio a tale indirizzo. Dunque l’indirizzo registrato prevale su quello indicato in fattura, se diverso.