Nella fattura elettronica con oggetto prestazioni sanitarie, il nome del paziente non deve comparire. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella FAQ 73 dello scorso 19 luglio 2019 in cui si precisa che il nome del paziente è coperto da privacy trattandosi di dati sensibili che devono rimanere celati.

Fattura elettronica e dai del paziente

Il DPR n. 633 del 1972  stabilisce in tema di ricevute fiscali l’obbligo di riportare nella fattura i dati di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, ma non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l’identificazione espressa ed analitica del paziente.

Pertanto, oggi, anche alla luce delle recenti novità in termini di fatturazione elettronica e trasmissione dati via telematica (Sdl) è opportuno che gli operatori adottino tutte gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la privacy del paziente.

La fattura elettronica in campo sanitario

Chi emette fattura elettronica in campo sanitario, quindi, dovrà prestare la massima attenzione a non inserire nel documento dati non richiesti dalla legislazione fiscale, tali da violare le varie disposizioni in essere. Tali fatture emesse nei confronti di pazienti devono essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

La normativa in vigore

La normativa relativa alla Legge di bilancio 2019 ha disposto, altresì, il divieto per l’anno 2019 di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Pertanto, tali operatori continueranno a rilasciere per l’anno in corso fatture in formato cartaceo o in formato elettronico senza avvalersi dello Sdl. Tale regola vale anche per le cosi dette fatture miste, cioè quelle contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie o non sanitarie collegate.

Fatturazione elettronica esclusa anche per fisioterapisti

La circolare 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate affronta anche il caso di operatori sanitari diversi dai medici che erogano prestazioni sanitarie per persone fisiche, ma non sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS, come podologi, fisioterapisti, logopedisti. Anche per tali operatori è in vigore, per il corrente anno, il divieto di fatturazione elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie erogate.  Pertanto, anche i fisioterapisti o i logopedisti devono continuare ad emettere le fatture nei confronti dei pazienti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.